Nella circolare 104 del 18 .10 .2018 l’INPS chiarisce le modalità di fruizione della riduzione contributiva per i premi di produttività nelle aziende del settore privato prevista dall’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Ricordiamo che si tratta di una agevolazione doppia, applicabile nelle aziende che adottano schemi organizzativi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori e si applica su una quota del premio detassabile non superiore a 800 euro, prevedendo:
1. lo sconto del 20% dell’aliquota Ivs ai datori di lavoro
2. lo sconto integrale della contribuzione a carico del dipendente
I requisiti:
• E’ riservata ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80 mila euro annui nell’anno precedente.
• Il contratto che contiene gli accordi sul coinvolgimento deve essere stato depositato presso la Dtl . La circolare precisa però che la decontribuzione si applica anche se il lavoratore ha rinunciato al regime fiscale agevolato del 10 per cento sul premio.
• La decontribuzione riguarda gli accordi collettivi che sono stati sottoscritti dal 24 aprile 2017, o che da quella data sono stati modificati inserendo forme di coinvolgimento dei lavoratori .
Nella circolare l’Inps rammenta che la decontribuzione è cumulabile con contestuali agevolazioni contributive e che la soglia di 800 euro è riferita ai premi erogati da tutti i datori di lavoro, in caso di rapporti di lavoro nello stesso anno il lavoratore dovrà comunicare i quanto già ricevuto con la decontribuzione .
l’agevolazione può essere fruita nel flusso di competenza di novembre 2018, mentre per i premi già erogati da maggio 2017 dovranno essere adottate le consuete procedure di regolarizzazione Uniemens/vig. L’imponibile del premio decontribuito, pari a massimo 800 euro, e i contributi residui dovuti (compresi quelli minori) non vanno riportati dell’imponibile generale ma dovranno essere esposti nel nuovo elemento dedicato <ImponibilePremioRisDec>.