Molte famiglie, con l’attuale crisi del lavoro, necessitano di sostegni al reddito, ma quali sono ?
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE [ANF]
Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. Viene erogato con il prospetto paga mensile e la pensione.
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
La domanda va fatta direttamente sul sito dell’INPS e l’autorizzazione va da luglio a l giugno dell’anno successivo.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI
È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità dall’INPS la richiesta va fatta in comune.
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
L’assegno per congedo matrimoniale è erogato in occasione del congedo straordinario di otto giorni concesso per matrimonio civile, concordatario o unione civile (Legge 20 maggio 2016, n. 76), da usufruire nei 30 giorni successivi alla data dell’evento.
CARTA ACQUISTI ORDINARIA
La Carta acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti.
REDDITO DI EMERGENZA
Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Successivamente, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di REM (REM d.l. 104).
Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto, poi, due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020 (REM d.l. 137)
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 34/2020). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.
REDDITO DI CITTADINANZA (RdC) (PdC) [ex REDDITO DI INCLUSIONE (REI)]
Il Reddito di cittadinanza , è una misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio bisogna essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.
Requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere, alternativamente:
- cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea;
- familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- titolare di protezione internazionale.
È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
REDDITO DI ULTIMA ISTANZA COVID 19
Si ricorda che il DM 29/05/2020, richiamato espressamente dall’art. 13 del D.L n.104 del 14 agosto 2020, stabilisce che possono presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.
Il DM stabilisce, inoltre, che il bonus di cui sopra è incompatibile con le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.