L’indennità prevista dal DL 114/2022, art. 18/20 vista la porta economica del DL 144 è passata in sordina, IN ATTESA DELLA CIRCOLARE INPS, sarà riconosciuta :
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico:
- aventi una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro
- per il tramite dei datori di lavoro
- nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, in via automatica
- previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.(congedi ferie malattia)
Dal calcolo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
- trattamenti di fine rapporto (lav. dipdenti)
- il reddito della casa di abitazione (pensionati ed altri)
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (lav. dipendenti)
Il bonus 150 euro sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili e soggetto alla successiva verifica del reddito.
Requisiti per indennità una tantum autonomi e lavoratori a termine
L’INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti (specificati ad oggi PRIMA DELLA CIRCOLARE ESPLICAIVA)
c.8 | lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro del DL 50 2021 | che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto | |
c. 9 | disoccupati con indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL | percepite nel mese di novembre 2022 | |
c. 10 | percettori di indennità di disoccupazione agricola | percepita nel corso del 2021 | |
c.11 | titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa |
con contratti attivi alla data del 18.5.2022 , iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. |
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 |
c. 11 | dottorandi e agli assegnisti di ricerca |
on contratti attivi alla data del 18.5.2022 , iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. |
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 |
c.12 |
Collaboratori sportivi |
beneficiari di una delle indennità previdall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, |
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 |
c. 14 | Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo | con almeno 50 contributi giornalieri versati |
che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. |
c. 15c. |
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, |
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile, |
Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia’ iscritti alla data alla Gestione separata |
c. 13 |
lavoratori intermittenti e stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport |
che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro | |
c. 15 |
incaricati alle vendite a domicilio |
con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro – titolari di partita IVA attiva – iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata | |
c. 16 |
nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza |
restano esclusi i nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti |