Nella circolare n. 26 del 2025, l’INAIL fornisce alcune indicazioni operative per l’attività ispettiva, con particolare riferimento al termine di prescrizione.
Disciplina della prescrizione
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. L’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore , si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Non hanno, pertanto, effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte dell’INAIL, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.
Il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, come per esempio il verbale di accertamento e notificazione.
Il verbale di accertamento e notificazione in materia assicurativa, ancorché privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.
Valenza interruttiva della prescrizione
Il verbale di primo accesso previsto dall’articolo 13, comma 1, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 12413 è l’atto che, a conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, deve essere rilasciato al datore di lavoro oppure alla persona presente all’ispezione.
In quanto atto di avvio dell’accertamento ispettivo, il verbale di primo accesso ha una funzione prodromica all’attività accertativa e non esprime la chiara volontà di far valere un credito dell’INAIL per premi e accessori poiché gli elementi per la quantificazione di tale credito sono individuati nel successivo verbale unico di accertamento, notificato al termine dell’accertamento stesso.
Qualora gli accertamenti compiuti dagli altri organi di controllo contengano già tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito, tali accertamenti devono essere tempestivamente liquidati dalla Sede, fermo restando che il termine prescrizionale decorrerà dal provvedimento di liquidazione INAIL.
Computo del termine di prescrizione
Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi.
La metodologia di computo del termine prescrizionale consiste nel calcolare il termine a ritroso a partire dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. In ogni caso, il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre il decorrere di un nuovo termine di prescrizione.
Ambito e preclusioni all’accertamento ispettivo in materia assicurativa
L’Ispettorato del lavoro ha previsto che le verifiche ispettive possono essere circoscritte:
– a un determinato oggetto;
– a un ambito territoriale;
– a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
– a un ambito temporale specifico.