L’INPS, con circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’accesso alla NASpI, a seguito della novità introdotta dal Codice della crisi (articolo 189, comma 5, D.Lgs. n.14/2019), con decorrenza 15 luglio 2022, che ha introdotto una ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Tale disposizione prevede che le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione – nell’attesa della comunicazione del curatore di subentro o di recesso – devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate, e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità di accesso alla NASpI..
Tenuto conto che la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro: in questo caso, il termine decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.