Il messaggio INPS n. 1072 del 13/3/24 prevede le misure di limitazione della circolazione delle persone adottate per contenere e gestire la situazione di emergenza della pandemia COVID-19, così come la flessibilità del mercato del lavoro e la digitalizzazione, hanno portato a un aumento del lavoro a distanza transfrontaliero, che è diventato una forma di lavoro strutturale per molti lavoratori.
In particolare, durante la pandemia COVID-19, le linee guida della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono state espresse in una serie di note informative, da ultimo nella decisione H 14 del 21 giugno 2023 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’11 gennaio 2024) [1] in cui si afferma che, a causa dell’emergenza COVID-19, il Paese di residenza dell’assicurato non dovrebbe comportare una modifica della legge applicabile, anche se le attività svolte in telelavoro in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell’assicurato superano la soglia del 25% (cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera a)). Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 883/2004 e articolo 14, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 987/2009) (in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafi 8 e 10, del Regolamento (CE) n. 987/2009).
Questi orientamenti, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2023, sono stati adottati per cause di forza maggiore in risposta agli effetti specifici ed eccezionali della crisi sanitaria e della chiusura temporanea delle frontiere degli Stati membri.
A partire dal 1° luglio 2023, le disposizioni generali sulla determinazione della legislazione applicabile contenute nel Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 si applicheranno anche a tali situazioni di lavoro, tenendo conto che fino ad oggi il Regolamento UE non conteneva disposizioni specifiche sul telelavoro transfrontaliero.
L’Accordo prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio (cfr. l’art. 3).
L’Accordo, pertanto, introduce la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro (cfr. l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento (CE) n. 987/2009).
L’Accordo si applica esclusivamente agli Stati firmatari. Per gli Stati che aderiscono successivamente al 1° luglio 2023 l’Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla firma.
È possibile consultare l’elenco ufficiale degli Stati firmatari sul sito dell’Istituzione previdenziale al seguente link:
Affinché l’Accordo sia di fatto applicabile è necessario che entrambi gli Stati membri interessati (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha sede il datore di lavoro) abbiano aderito all’accordo.
Definizione di telelavoro transfrontaliero contenuta nell’Accordo (art. 1, lett. c)
In base alle previsioni contenute nell’articolo 1, lettera c), dell’Accordo, per “telelavoro transfrontaliero” si intende un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:
- viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
- si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.
Le domande possono riguardare soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati, che per l’Italia è dal 01.01.2024.
Si riportano di seguito alcuni casi pratici, previsti dal messaggio INPS:
– Caso 1: Tizio lavora nello Stato X (firmatario dell’Accordo) per un datore di lavoro dal 2018. Ha sempre lavorato 2 giorni da casa nello Stato Y di residenza (firmatario dell’Accordo) ed è soggetto al regime previdenziale di detto Stato dal 2018 (attività sostanziale).
Dal 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro chiede una deroga ai sensi dell’Accordo Quadro per un periodo di due anni.
Poiché sussistono tutte le condizioni (la richiesta riguarda un periodo successivo all’entrata in vigore dell’Accordo ed è una richiesta pro futuro) si applica l’Accordo.
– Caso 2: Caio lavora nello Stato X (firmatario dell’Accordo) per un datore di lavoro dal 2018. Ha sempre lavorato 2 giorni da casa nello Stato Y di residenza (firmatario dell’Accordo) ed è soggetto al regime previdenziale di detto Stato dal 2018 (attività sostanziale).
Il 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro chiede una deroga ai sensi dell’Accordo per il biennio relativo al periodo 1° ottobre 2024 – 1° ottobre 2026.
L’Accordo non trova applicazione in quanto la richiesta riguarda un periodo già trascorso in cui i contributi sono stati pagati nello Stato Y di residenza.
– Caso 3: Sempronio lavora nello Stato X (firmatario dell’Accordo) per un datore di lavoro dal 2021. Ha sempre lavorato 2 giorni da casa nello Stato Y di residenza (firmatario dell’Accordo) ma è stato dal 2021 sempre assoggettato al regime previdenziale dello Stato X (regime transitorio per Covid 19).
Il 1° gennaio 2025 il suo datore di lavoro chiede una deroga ai sensi dell’Accordo con effetto retroattivo a fare data dal 1° luglio 2023 in quanto ha continuato a versare i contributi previdenziali nello Stato X.
L’Accordo non trova applicazione in quanto la richiesta è stata presentata dopo il 30 giugno 2024, riguarda un periodo retroattivo superiore a 3 mesi e non rientra nell’ambito di applicazione della disposizione transitoria.
La richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” (cfr. la circolare n. 136 del 23 dicembre 2022) a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati