L’Agenzia delle Entrate, con principio di diritto 21 aprile 2023, n. 8, ha previsto la possibilità di applicare il particolare regime fiscale previsto dall’art. 44 della Legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di rientro (o di ingresso) di docenti in Italia, anche in ipotesi di iniziale percezione dell’assegno di ricerca esente da imposizione Irpef.

Nello specifico, il citato art. 44 prevede l’esclusione del 90 % del reddito da lavoro dipendente ovvero autonomo prodotto da docenti che rientrano (ovvero fanno il loro ingresso) in Italia (spostando conseguentemente nel nostro territorio la propria residenza fiscale) a seguito dello svolgimento comprovato di un periodo di attività di ricerca e docenza all’estero (per un periodo pari almeno ai due anni anteriori).

Tale agevolazione è fruibile nell’arco dei sei anni successivi al trasferimento, decorrenti dal periodo di rientro (o di ingresso).

Il principio di diritto richiamato prevede che tale facoltà è esercitabile anche da coloro che al loro rientro (ovvero ingresso) in Italia, percepiscono un assegno derivante da attività di ricerca, sebbene tale emolumento sia escluso dalla base di imponibilità fiscale.

Ciò costituisce una facilitazione in ingresso della misura incentivante in quanto lo svolgimento dell’attività di ricerca in Italia può costituire all’atto pratico la possibilità di colmare una lacuna formativa che al contempo rappresenta anche uno dei requisiti di accesso al beneficio fiscale, senza precludere in momento futuro la fruizione dello stesso.

Viene, infine, precisato come in dette ipotesi l’arco temporale di sei anni all’interno del quale è possibile fruire dell’incentivo fiscale inizia in ogni modo a decorrere dalla data di rientro (o di ingresso), sebbene caratterizzata dalla fruizione di un assegno di ricerca esente da imposizione Irpef.