Al 1° luglio 2024 scatta l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si compensano crediti di natura tributaria o previdenziale. Rientrano nelle nuova disposizione anche i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi e IRAP in scadenza il 30 giugno ma prorogati al 1° luglio in quanto il 30 giugno cade di domenica. E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 28 giugno 2024, n. 16/E che si sofferma sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio tra cui anche il divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro.

 

Questi i punti salienti:

1 obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate in caso di compensazione

2 esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro

3 debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro

4 crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

5 ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione

6 coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31 del d.l. N. 78 del 2010