Con la Circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e sul rispettivo trattamento fiscale delle somme versate a tal fine.

Tale possibilità è disciplinata dal comma 126 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 213/2023 del 2024.

Per il biennio 2024-2025 è prevista la possibilità, in via sperimentale, di riscattare, per il periodo non coperto da contribuzione, solo per  le persone che non avevano anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

È prevista la possibilità di rimborso fino a cinque anni, anche non continuativi.

La circolare affronta poi le conseguenze finanziarie derivanti dal pagamento di questi importi.

In primo luogo, ribadisce la possibilità per i dipendenti del settore privato di chiedere ai loro datori di lavoro di pagare il riscatto utilizzando i premi di risultato.

Il datore di lavoro che si fa carico della quota di rimborso può dedurre dal reddito l’importo versato a tale scopo.

Allo stesso tempo, tali importi non concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, paragrafo 2, lettera a).