Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024 è stato fornito un importante chiarimento in materia di welfare aziendale, alla luce delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (finanziaria 2024).

 

Si segnala l’articolo 1, commi 16 e 17, che stabiliscono che per il solo esercizio 2024, fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito che è elevato a 1.000 euro. Tale soglia è elevata a 2.000 euro nel caso di figli a carico.

 

Lo stesso concetto vale per l’importo destinato al pagamento delle bollette, come quelle dell’acqua, dell’elettricità e del gas naturale.

Inoltre, sempre limitatamente per l’anno 2024, vengono assimilate a tali finalità anche l’erogazione diretta, ovvero il luogo, il rimborso, delle somme sostenute per spese di affitto della prima casa, ovvero quelle per interessi su mutui, sempre per abitazione principale, concetto che viene declinato dalla stessa circolare 5/E anche rispetto alla necessità che tale condizione sia comunque ascrivibile al datore di lavoro beneficiario.

La circolare n. 5/E ripete in più punti le disposizioni già contenute nella circolare n. 23/E del 2023 e nella circolare n. 35/E del 2022, ove applicabili.

Per quanto riguarda i finanziamenti, la circolare n. 5/E rivisita le modifiche introdotte dal cosiddetto “Decreto Anticipi” in merito alle modalità di contribuzione al reddito imponibile in caso di concessione di prestiti agevolati ai dipendenti.

 

In particolare, vengono riviste le modifiche relative all’individuazione nel TUIR a cui fare riferimento a seconda del tipo di prestito (a tasso variabile o fisso).