E’ finalmente presente sul sito dell’agenzia delle entrate il modulo editabile di richiesta del DURF https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2345397/Richiesta+certificato+EDIT.pdf/a894946c-167a-741e-5dbc-5c37054aca9a

Le istruzioni si trovano a questo link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-per-imprese-appaltatrici/infogen-certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-per-imprese-appaltatrici

la domanda va presentata recandosi allo sportello dell’AdE  della sede legale dell’azienda.

 

Per brevità avendone già più volte scritto in tal senso vi diamo alcune specifiche per comprendere i soggetti obbligati e come essere esenti producendo il DURF al committente.

SOGGETTI OBBLIGATI:

La nuova disciplina si applica ai soggetti coinvolti nell’affidamento ad imprese del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi

– di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati

– caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera “labour intensive”*

– svolti presso le sedi di attività del committente

– con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma

Tali condizioni debbono sussistere congiuntamente.

*il concetto di labour intensive. L’unico riferimento è l’articolo 50 del dlgs 50/2016, in base al quale «i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto».

 

 

QUALI OBBLIGHI:

I committenti debbono ricevere dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, che a loro volta sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali e contributive trattenute sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti ed a coloro che percepiscono redditi a questi assimilati ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera, dell’appalto o del servizio.

Per consentire le predette verifiche, il versamento delle ritenute deve essere effettuato con F24 separati, senza possibilità di utilizzo dell’istituto della compensazione.

Inoltre, è necessario che, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza, i versamenti vengano trasmessi al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice assieme ad un elenco dei lavoratori, con indicato il codice fiscale, le ore di lavoro prestato, l’ammontare della retribuzione corrisposta ad ogni dipendente e le ritenute fiscali e contributive eseguite; al fine del riscontro tra ritenute trattenute ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio e il versamento effettuato.

 

 

SOGGETTI OBBLIGATICHE POSSONO ESSERE ESNTI DALLA PROCEDURA CON LA PRODUZIONE DEL DURF:

L’appaltatore e il subappaltatore (la filiera) che ottiene il DURF e lo presenta alla committente nei termini di cui agli obblighi di cui sopra è esentato dal ripesto dell’intera procedura e potrà versare un unico F24 come fatto fino al mese di dicembre 2019

Il DURF fiscale ha validità quattro mesi dalla data del rilascio, è esente da imposta di bollo e viene rilasciato previa domanda, con il possesso di quattro requisiti.

– In attività da almeno tre anni.
– In regola con gli obblighi dichiarativi.
– Nell’ultimo triennio, versamenti nel conto fiscale per almeno il 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni.
– Nessuna iscrizione a ruolo, accertamento esecutivo o avviso di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte e contributi previdenziali oltre i 50mila euro e con termini di pagamento scaduti ma non pagati.

 

SCADENZA:

Il DURF deve essere presentato dalle imprese appaltatrici ai committenti il primo entro il 24 febbraio 2020, stessa scadenza della presentazione, in alternativa delle copie degli F24, dopo giorni dai versamenti (perché il versamento delle ritenute riferite a gennaio scade il 17 febbraio e sommando cinque giorni si arriva al 22 che tuttavia, essendo festivo, fa slittare la scadenza al giorno 24 del mese).

 

SANZIONI:

In caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, o del minore importo dovuto dall’impresa per le ritenute non versate, comunicando entro 90 giorni tale inadempimento all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico, il successivo quarto comma dispone l’applicabilità di una sanzione per il committente pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime. Il committente è, dunque, tenuto a versare una somma calcolata e riferita alla quota parte di ritenute fiscali – riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il medesimo – non correttamente determinate, eseguite e versate.