L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 17 del 23 maggio 2017, con la quale fornisce i chiarimenti interpretativi in merito ai regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
In particolare:
– Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti;
– Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, lavoratori impatriati;
– Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Il sistema fiscale italiano, al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, prevede una serie di misure agevolative, alcune vigenti da diversi anni ed altre di recente emanazione, dirette ad attirare risorse umane in Italia.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “Legge di bilancio 2017”) interviene in tale quadro normativo potenziando l’efficacia delle norme previgenti e introducendo nuove ipotesi agevolabili, in modo da configurare un sistema variegato, idoneo a cogliere le diverse realtà.
Sono, quindi, attualmente vigenti misure volte ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia, e misure volte ad agevolare le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero.
In sintesi, a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017:
a) sono diventati permanenti gli incentivi fiscali previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
b) il regime fiscale di favore per i lavoratori cosiddetti “impatriati”, riguardante laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione, previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), è stato esteso anche ai lavoratori autonomi ed è stata ulteriormente aumentata la misura dell’agevolazione;
c) è stato introdotto l’articolo 24-bis nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico delle imposte sui redditi (c.d. “TUIR”) -, rubricato “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”.
La circolare, illustra, nella Parte I, il tratto comune a tutte le misure agevolative, costituito dal trasferimento della residenza in Italia dei soggetti beneficiari. Nelle parti successive sono illustrati i singoli regimi agevolativi, sintetizzati nella tabella riepilogativa allegata.
In particolare, la Parte II fornisce chiarimenti in merito alle norme che agevolano i redditi prodotti in Italia da docenti e ricercatori (articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010), da soggetti cosiddetti “impatriati” – termine che individua i destinatari dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, rivolto a laureati che hanno svolto attività lavorative all’estero e a studenti che hanno conseguito un titolo accademico all’estero (articolo 16, comma 2), a manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni (articolo 16, comma 1).
Per ciascuna di tali categorie sono previsti specifici presupposti soggettivi al verificarsi dei quali è applicabile una riduzione percentuale del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia. È, inoltre, esaminato il regime di favore previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, tuttora vigente seppur in via di esaurimento, rivolto a lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori rientrati in Italia, cosiddetti “contro-esodati”, vale a dire a coloro che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, hanno fatto ritorno in Italia entro il 31 dicembre 2015, ai quali è riconosciuto il diritto di optare per l’applicazione del regime degli impatriati (articolo 16, comma 4, del decreto internazionalizzazione).