L’INL, con nota n. 1156 del 26 giugno 2024, ha comunicato l’aggiornamento del “Vademecum sull’applicazione della maxi-sanzione per il lavoro sommerso“, che al momento, non risulta ancora pubblicato sul sito INL.
L’Ispettorato interviene in merito all’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dall’articolo 3, commi 3 e 3-ter, D.L. 12/2002, in virtù dei più recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali.
Con riferimento alla natura dell’illecito, sono stati superati i precedenti orientamenti, aderendo al più recente avviso della Cassazione, secondo cui la condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che, pertanto, si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione agli Uffici competenti, la stessa non viene effettuata. Ciò comporta, nelle ipotesi di modifiche normative, come quelle introdotte dal D.L. 19/2024 in riferimento agli importi sanzionatori, l’applicazione della normativa vigente al momento dell’instaurazione del rapporto sommerso e non della sua cessazione.
Con riguardo, invece, al lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri), l’articolo 29, comma 6, D.L. 19/2024, ha modificato l’articolo 1, comma 354, L. 197/2022, chiarendo che, nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto, prevista dal comma 346, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso, non essendo più prevista la specifica sanzione contenuta nel comma 354.
Infine, sono stati aggiornati i paragrafi concernenti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all’atto dell’accesso ispettivo, l’assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017 e il tirocinio.