La guida agli aiuti di Stato 2022 – 2023

Ecco cosa sono, quali sono le regole che li disciplinano e quando sono considerati compatibili.
In buona sostanza, per “Aiuti di Stato” si intendono tutti trasferimenti di risorse pubbliche, di cui sia beneficiario un soggetto che svolge attività economica su un determinato mercato. L’UE limita misure di questo tipo, fissando regole e un tetto massimo di aiuti concedibili che gli Stati devono rispettare in linea con le norme comunitarie. E’ possibile consulttare gli aiuti di stato concessi a una determinata azienda nel Registro al seguente link 

In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro cosa sono gli Aiuti di Stato, qual è l’elenco 2022 2023 quali sono le regole straordinarie a fronte dell’emergenza Covid, della guerra in Ucraina e della crisi energetica.

COSA SONO GLI AIUTI DI STATO
Per “aiuti di Stato” si intendono i trasferimenti di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Con il termine “aiuto” non ci si riferisce soltanto a un’erogazione di denaro, ma a qualsiasi misura che, direttamente o indirettamente, produca un beneficio economico all’impresa. Può essere considerato “aiuto di Stato”, ad esempio, la riduzione di un canone di affitto o di un prezzo di vendita rispetto al prezzo di mercato, ma anche un mutuo a tasso agevolato, uno sgravio o un’esenzione fiscale.
Negli anni l’Ue ha modificato la normativa sugli aiuti di Stato con deroghe su limiti e su alcune categorie, nonché con una riforma sostanziale in condizioni di emergenza (ad esempio Covid o guerre). A tal fine, per meglio spiegare come funzionano gli aiuti di Stato, bisogna distinguere tra 3 tipologie di aiuti:
– aiuti non emergenziali con obbligo di notifica all’Unione Europea;
– aiuti non emergenziali senza obbligo di notifica all’Unione Europea;
– aiuti emergenziali.
In linea generale, gli aiuti di Stato sono vietati dall’UE. Fanno eccezione, previa autorizzazione obbligatoria dell’Unione, i casi in cui siano rispettati dei requisiti o dei limiti economici stabiliti negli anni a livello normativo. Discorso a parte sono gli aiuti erogati specifici casi o “emergenze”. Vediamo i dettagli.

1) AIUTI DI STATO CON OBBLIGO DI NOTIFICA ALL’UE
Per avere il via agli aiuti di Stato “non emergenziali” ogni Paese devono richiedere all’UE l’autorizzazione Infatti, a disciplinare gli aiuti di Stato “non emergenziali” è la Comunità Europea che li vieta, per non turbare la libera concorrenza, salvo casi specifici.  Le misure statali a favore di un’azienda, infatti, porrebbero l’impresa beneficiaria in una posizione di vantaggio rispetto alle altre. La Comunicazione del 19 luglio 2016 è il vademecum in tal senso: spiega le linee guida per identificare tali tipi di misure a livello nazionale. Gli aiuti di Stato con obbligo notifica all’UE e previo nullaosta sono ammissibili se:

  • consentono di realizzare obiettivi di comune interesse;
  • rappresentano il giusto strumento per correggere taluni “fallimenti del mercato”. Ad esempio, il rimedio ad una situazione di fallimento del mercato può talora bilanciare gli effetti distorsivi della concorrenza. In tali casi l’aiuto è considerato compatibile.

 

2) AIUTI DI STATO SENZA OBBLIGO DI NOTIFICA ED ELENCO
Tra gli aiuti di Stato “non emergenziali”, non legati a situazioni temporanee ed urgenti, vi sono alcuni esentati dall’obbligo di notifica. In particolare, quando si tratta di aiuti a favore:

  • dello sviluppo di talune attività o di Regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
  • della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, dell’occupazione e della formazione, della cultura e della conservazione del patrimonio, dell’eventuale riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali, della tutela dell’ambiente, secondo quanto stabilito dal Regolamento n. 994/98, come modificato dal Regolamento n. 733 del 2013;
  • delle PMI. Le piccole e medie imprese possono beneficiare di aiuti all’investimento, di aiuti per consulenza e altri servizi, purché non continuativi o periodici e non connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa. Possono anche beneficiare di aiuti alla ricerca e allo sviluppo, di aiuti per studi di fattibilità tecnica e di aiuti per i costi di brevetto. L’entità dell’aiuto non deve superare determinate soglie stabilite in dettaglio per ogni categoria di aiuto. A disciplinare la deroga è il Regolamento n. 70/2001, e successive modifiche;
  • di alcune categorie nell’ambito di determinate soglie, come disciplinato dal Regolamento de minimis e quello Commissione n. 651/2014. Si tratta, in estrema sintesi, di “aiuti di modico valore” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica senza obbligo di notifica all’UE. Tale importo non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ma per alcune categorie la soglia è differente. Ovvero, gli aiuti – per essere esentati dalla notifica all’UE – devono rispettare il limite di:
    1. a) 100.000 euro per il trasporto merci su strada per conto terzi
    2. b) 15.000 euro per l’agricoltura;
    3. c) 500.000 euro per i servizi economici di interesse generale.

Sono esempi di aiuti “de minimis” i prestiti a fondo perduto, ma anche i finanziamenti agevolati, i crediti di imposta ed altre forme di agevolazione fiscale e contributiva.

 

3) AIUTI DI STATO EMERGENZIALI
Gli aiuti di Stato emergenziali sono quelli concepite per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall’epidemia da Covid. Con la pandemia, infatti, l’intero assetto normativo sugli aiuti di Stato che vi abbiamo spiegato finora è stato stravolto. In questo senso grazie al “Temporary Framework” (la Comunicazione della Commissione “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C 91 I/01”) gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare aiuti al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato fino al 30 giugno 2022, previa notifica. Il Quadro temporaneo poi, con l’inizio della guerra in Ucraina nel 2022 e la conseguente crisi dell’energia, ha subito nuove modifiche circa gli aiuti concedibili che arrivano ai giorni nostri. Il sistema di aiuti in deroga, funziona allo stesso modo di quello Covid.

A) ELENCO AIUTI DI STATO COVID 2022 2023
Le attuali misure “di accompagnamento” delle imprese contro l’emergenza pandemica sono quelle indicare nel quadro A della dichiarazione di Aiuti di Stato Covid che le imprese beneficiarie devono inoltrare all’Agenzia delle Entrate e consultabili in questa tabella (estensione-aiuti-di-stato-covid). Parliamo cioè di aiuti:

    1. di importo limitato, quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme;
    2. sotto forma di garanzie statali sui prestiti, di tassi di interesse agevolati per i prestiti, di garanzie e prestiti agevolati veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari. Inoltre sono stati previsti interventi di maggiore flessibilità nell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine;
    3. per le attività di ricerca e sviluppo connesse al Coronavirus, nonché per la produzione di prodotti per far fronte alla pandemia;
    4. relativi alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova;
    5. per il sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e il sostegno mirato sotto forma di contributo ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti dovrebbero licenziare del personale;
    6. a tutte le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro), anche se al 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie;
    7. per sostenere le start up, in particolare quelle innovative, che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell’Unione.

B) ELENCO AIUTI DI STATO RIPRESA POST COVID 2022 2023
A supporto della ripresa economica post Covid, previa notifica all’UE, con il Quadro temporaneo sono state introdotte nuove misure:

    1. sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile. Si tratta di incentivi a favore delle imprese che gli Stati membri possono concedere non oltre il 31 dicembre 2022, per superare la carenza di investimenti accumulata nell’economia a causa della crisi. Gli aiuti devono essere orientati a una crescita sostenibile a lungo termine, e in particolare ad un “futuro più verde e digitale” e possono essere concessi in diverse forme: sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie. L’importo complessivo non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. Nelle zone assistite, l’importo è maggiore, secondo i criteri ivi indicati, che rimandano, con talune eccezioni, all’articolo 14 del GBER
    2. sostegno alla solvibilità (nuova sezione 3.14). Gli Stati membri possono adottare tali misure fino al 31 dicembre 2023. Il sostegno è fornito come incentivo per gli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. L’aiuto è fornito sotto forma di garanzie pubbliche o misure analoghe per fondi di investimento dedicati. I beneficiari finali sono le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione;
    3. sui margini di flessibilità ai fini dell’applicazione degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà, la cui operatività ordinaria era stata già prorogata fino al 2023.

Sul sito istituzionale della Commissione europea è disponibile in questa pagina, l’elenco, in costante aggiornamento, delle decisioni sugli aiuti di Stato notificati dai diversi Stati membri per fronteggiare l’emergenza Covid.

C) ELENCO AIUTI DI STATO CRISI ENERGIA E GUERRA IN UCRAINA

Dopo la richiesta di nullaosta sulla base delle ultime modifiche al Quadro Temporaneo, l’UE il 29 settembre 2022 ha approvato il regime italiano di Aiuti di Stato da 700 milioni di euro a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. In particolare si tratta di:

      • misure a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Sono accessibili alle piccole e medie imprese e a quelle con meno di 1500 dipendenti (imprese a media capitalizzazione) attive in tutti i settori colpiti dall’attuale crisi geopolitica;
      • aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette;
      • misure accessibili alle imprese con un fatturato estero medio complessivo, negli anni 2019, 2020 e 2021, pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale degli stessi anni. Per essere ammissibili, le società devono inoltre rifornirsi per determinate parti dell’insieme delle loro forniture dall’Ucraina, dalla Russia o dalla Bielorussia. Devono anche prevedere, per l’esercizio finanziario 2022, un aumento del costo unitario medio delle forniture. Inoltre, devono prevedere una riduzione dei quantitativi di forniture provenienti dagli stessi Paesi di almeno il 20%. Il valore vale rispetto alla media registrata nel 2019, 2020 e 2021.
      • aiuti da concedere entro il 31 dicembre 2022.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Pdf 2 Mb);
Regolamento GBER 651/2014 del 14 giugno 2014 (Pdf 711 Kb);
Regolamento De Minimis n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Pdf 718 Kb);
Quadro Temporaneo – Temporary framework – COM 2020/C 91 I/01 (Pdf 162 Kb).