Nel caso d’infortunio mortale dell’assicurato, il figlio superstite del genitore che abbia contratto nuovo matrimonio ha diritto al riconoscimento di una quota della rendita dell’assicurato pari al 40 per cento.
A sottolinearlo è l’Inail con la circolare 42/16 pubblicata ieri, con ciò derogando rispetto a quanto stabilito nell’articolo 85, comma 1, numero 2) del dpr 1124/65, il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’Istituto ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza 86/09, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo in questione nella parte in cui disponeva che in caso d’infortunio mortale dell’assicurato agli orfani di entrambi i genitori spettava il 40% della rendita, ma non all’orfano di un solo genitore naturale, a cui andava il 20 per cento. Un ragionamento, quello della Consulta, basato sul fatto che il figlio naturale non potrebbe usufruire del sostegno economico che indirettamente gli perverrebbe dall’attribuzione all’altro genitore delle rendita del 50% spettante al genitore sposato, ma negata al convivente.