Lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, soggetta alla contribuzione nella gestione separata, affiancato all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, che comporti l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non facendo scattare il criterio della cosiddetta “attività prevalente”, rende pienamente compatibile la doppia imposizione contributiva a carico di chi eserciti entrambe le attività.
Il principio lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 17365/2016 , con cui è stata chiamata a decidere sul ricorso dell’Inps nei confronti di tre soci amministratori di una società (già iscritti alla gestione separata) a cui l’INPS aveva contestato la mancata iscrizione alla gestione commercianti e il mancato pagamento dei contributi. Le ragioni degli amministratori erano state accolte dalla Corte d’appello di Genova, ritenendo che rientrassero sia nelle incombenze inerenti alla partecipazione all’organo amministrativo, sia a quelle di gestione dell’impresa e che in mancanza di una duplicità di prestazioni andasse applicato il principio di prevalenza dell’attività per stabilire l’iscrizione alla gestione corrispondente.
Di segno opposto la decisione della Cassazione.