Con il messaggio 637/2022 l’Inps indica le aliquote contributive dovute, dal 1° gennaio, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge 234/2021. Il documento ripropone quanto già illustrato nella circolare 18/2022 e, inoltre, l’istituto si riserva di emanare ulteriori istruzioni per il versamento dei contributi nella nuova misura e per l’eventuale conguaglio riferito ai periodi pregressi. Di fatto per le aziende momentaneamente non cambia nulla e conseguentemente sino alla diffusione delle nuove istruzioni, i datori di lavoro potranno continuare a utilizzare le percentuali nei termini stabiliti fino al 31 dicembre 2021.
Il messaggio era atteso in particolare dalle aziende di software che devono aggiornare le tabelle insite nelle procedure paghe. Un adeguamento di rilevo, considerato che dal 1° gennaio le aziende che possono fare ricorso alla Cassa integrazione straordinaria sono aumentate ed è cambiato lo scenario di riferimento della disciplina della Cigs che, dopo decenni di operatività in specifici ambiti produttivi, abbandona la tipica settorialità a vantaggio di una selezione che, ai fini della tutela, privilegia il livello occupazionale delle aziende.
La riforma non ha modificato le aliquote per la cassa integrazione ordinaria e quindi la contribuzione resta ferma nelle attuali misure. Si deve, tuttavia, tenere conto dell’estensione dello strumento ordinario di integrazione salariale agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio.
Per quanto concerne la cassa integrazione straordinaria, rientrano nella tutela sia i datori di lavoro operanti nel settore industriale che nel semestre precedente hanno occupato più di 15 dipendenti, sia le aziende con il medesimo requisito dimensionale, destinatarie del Fondo di integrazione salariale (Fis). Possono accedere alla Cigs, indipendentemente dal numero dei dipendenti, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale nonché i partiti e movimenti politici.
Di rilevo la modifica apportata alla disciplina del Fis che, dal 1° gennaio 2022, tutela tutte le aziende a prescindere dal numero dei lavoratori occupati, sempre che le stesse non operino in settori in cui siano stati istituiti dei fondi di solidarietà bilaterali, alternativi o territoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano. Sono obbligate al versamento del contributo per il finanziamento del Fis anche le imprese del trasporto aereo e i partiti politici, senza tenere conto del numero dei lavoratori.
La misura del contributo addizionale per Cigo, Cigs e Fis per tutte le tipologie di trattamenti resta invariata. A partire dal 1° gennaio 2025, il contributo subisce una riduzione nei termini che seguono. Riguardo alla Cigo e alla Cigs le aliquote del 9% e del 12% vengono abbattute rispettivamente al 6% e al 9% per i datori di lavoro che fanno meno uso dei trattamenti. Resta confermato il contributo del 15 per cento.
Una riduzione dell’onere è prevista anche per alcuni datori di lavoro che ricorrono al Fis. Infatti, dal 1° gennaio 2025, le aziende che occupano fino a cinque dipendenti (media del semestre precedente l’inoltro della domanda) e che non hanno richiesto l’intervento del Fis da almeno 24 mesi, decorrenti dalla fine del precedente intervento, possono contare su una riduzione del contributo addizionale dovuto, pari al 40%; conseguentemente l’aliquota scende dal 4 al 2,4 per cento. Tutto fermo, dunque, in attesa di conoscere le istruzioni in merito all’applicazione delle nuove aliquote che, comunque, vengono riepilogate nella tabella allegata.