L’Inps, con circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, ha riportato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del Fis, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, Alas, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO), DEGLI OPERARI AGRICOLI (CISOA), STRAORDINARIA (CIGS) E ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (AIS) DEL FIS
Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.321,53 | 1.244,36 |
Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.585,84 | 1.493,23 |
FONDO CREDITO
a) Assegno di integrazione salariale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Massimali assegno di integrazione salariale | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.406,02 | 1.306,75 |
Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 | 1.506,19 |
Superiore a 3.803,33 | 1.902,81 |
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dal datore di lavoro nel flusso UniEmens.
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 46.076,64 | 2.691,44 | 2.534,26 |
Compresa tra 46.076,64 e 60.626,25 | 3.031,89 | |
Superiore a 60.626,25 | 4.243,50 |
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONENASPI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a1.352,19 euro per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.352,19 euro per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2023 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.