È stato pubblicato sulla G.U. n. 217 del 16 settembre 2024 il D.L. 131 del 16 settembre 2024, che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In particolare, riguardano la materia lavoro è l’articolo 11 – Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privati, che prevede la modifica al numero di mensilità spettanti in caso di successione illecita di più contratti a tempo determinato, e la conseguente trasformazione del giudice a tempo indeterminato.

 

Nuovo Art. 28

Decadenza e tutele

  1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo

comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla

cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. Legge n. 96/2018

 

Nella specifica ipotesi  di  danno  conseguente  all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro  a

tempo determinato, fatta salva  la  facoltà  per  il  lavoratore  di provare il maggior danno, il giudice stabilisce  un’indennità  nella

misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del

trattamento di fine rapporto,  avuto  riguardo  alla  gravità  della violazione anche in rapporto al numero dei contratti  in  successione

intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto