L’ANPAL, con la circolare n.4 del 29 agosto 2018, fornisce i chiarimenti in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i cittadini dell’Unione europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ai sensi dell’articolo 19 del decreto istitutivo dell’Agenzia – D.lgs. n. 150/2015 – e di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.
Alla luce del vigente quadro regolatorio, europeo e nazionale, potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell’Unione europea che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45 del TFUE e della direttiva 2004/38/CE.
A tal riguardo, l’Agenzia specifica che il requisito della “residenza” – articolo 11, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 150/2015 – deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea e dei principi sopra indicati, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’ Unione europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.