L’ANPAL ha emanato la circolare n. 1 del 23 luglio 2019, con la quale fornisce le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione, alla luce delle innovazioni introdotte dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n.26 del 28 marzo 2019) e acquisito il parere del Ministero del Lavoro con la nota n. 31/0006890 dell’11 luglio 2019.
Ecco alcuni importanti passaggi:
Lavoro subordinato
“Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui.”
Lavoro autonomo
“Con riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, va ricordato che in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4.800 annui.
Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8.145 annui.”
Lavoro a chiamata
“Il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista (calcolata secondo quanto già illustrato al punto 2.1.1) sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (€ 8.145 annui).
In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l’obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di una indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 81/2015.
Nel caso in cui non sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro. Ai fini della sospensione e dell’eventuale decadenza dallo stato di disoccupazione, saranno pertanto computati unicamente i periodi di lavoro effettivo, come comunicati ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Qualora il lavoratore intermittente svolga più di 180 giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145.
Nel caso in cui, invece, sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione1 è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8.145. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145.”
Stage e tirocinio
“Posto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, pur prevedendo un’indennità di partecipazione, una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà rilasciare la DIDonline ed essere considerata in stato di disoccupazione.
Parimenti, una persona in stato di disoccupazione, che cominci un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.
Le medesime considerazioni possono estendersi anche all’attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.”
Svolgimento di prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017
“Si evidenzia che coloro che svolgono prestazioni occasionali, ai sensi dell’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla l. n. 96/2017, sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato“, per espressa previsione normativa.”