L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 181/2019, ha fornito importanti chiarimenti relativi ad alcune cause ostative all’applicazione del regime forfetario di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario, riformulando alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario: in particolare, la lettera d) del comma 57 ora prevede che non possano applicare il regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Nel caso in cui il contribuente possieda quote in una s.n.c., se lo stesso cede le quote possedute entro la fine dell’anno precedente, potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta: come chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, qualora il contribuente si trovi in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.