La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 dicembre 2022, n. 36380, in tema di apprendistato, ha ribadito il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell’anzianità di servizio e non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l’equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali e assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l’istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la declaratoria di nullità dell’articolo 18, Ccnl Attività ferroviarie, e dell’articolo 7 dell’accordo sindacale nella parte in cui non computavano l’intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità