Ripercorriamo un po’ tutta la strada del compenso UNA TANTUM del 6% a copertura del rinnovo contrattuale.
Premesso che le condizioni per percepire l’UNA TANTUM del 6% sono le seguenti:
- inquadramento come dirigente almeno dal 1° gennaio 2019;
- fruizione nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo inferiore a 100.000 (centomila/00) euro;
- non aver percepito, nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (dal 1° gennaio 2019) e fino al momento di rinnovo del nuovo contratto collettivo di lavoro, ovvero 13 novembre 2024, aumenti retributivi o compensi di altra natura, come ad esempio, i fringe benefit.
La complicazione è quella di determinare quali sono le voci che concorrono a determinare il “trattamento economico annuo lordo” per raggiungere i 100k nell’anno 2024, e quali sono gli “aumenti retributivi di altra natura” per iniziare è necessario rifarsi all’art. 3 comma 3 del rinnovo contrattuale, quindi le voci che concorrono alla determinazione del trattamento economico annuo lordo sono:
-
- il minimo contrattuale comprensivo dell’importo ex meccanismo di variazione automatica;
- l’importo ex elemento di maggiorazione;
- gli aumenti di anzianità;
- i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no.
ad eccezione e quindi non concorreranno alla formazione del “trattamento economico annuo lordo”:
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- i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamente,
- le gratifiche una tantum,
- nonché l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.
Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati “Piani Vendita” di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.
Mentre gli “aumenti retributivi o compensi di altra natura” sono:
- i fringe benefit (intendendosi per tali i beni e servizi erogati ad personam al dirigente) riconosciuti per la prima volta dal 1 ° gennaio 2019 e che non siano stati attribuiti al solo scopo di garantire al dirigente la fruizione di un trattamento economico complessivo annuo lordo pari al TMCG (*)
- aumenti retributivi
non sono invece da considerare:
- le misure di welfare riconosciute dall’azienda alla generalità dei dipendenti ed eventualmente fruite dal dirigente.
- le corresponsioni una tantum
- i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (MBO).” (esclusi i piani di vendita dei commerciali)
- gli scatti di anzianità
- i compensi ed aumenti dovuti per adeguamento del TMCG nella vigenza del precedente c.c.n.l. e fino al 13 novembre 2024
- *Art. 29
*DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti intendono chiarire che per “compensi di altra natura”, la cui percezione esclude i dirigenti dalla fruizione dell’importo una tantum, si vogliono intendere anche i fringe benefit (intendendosi per tali i beni e servizi erogati ad personam al dirigente) riconosciuti per la prima volta dal 1 ° gennaio 2019 e che non siano stati attribuiti al solo scopo di garantire al dirigente la fruizione di un trattamento economico complessivo annuo lordo pari al TMCG. Non costituiscono invece “compensi di altra natura”, idonei ad escludere il riconoscimento dell’una tantum sopra delineata, le misure di welfare riconosciute dall’azienda alla generalità dei dipendenti ed eventualmente fruite dal dirigente, né le corresponsioni una tantum, né compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (MBO).” [esclusi i piani di vendita dei commerciali]
Ricordiamo inoltre che le aziende dovranno obbligatoriamente adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati, il cosiddetto MBO, “nell’ottica di orientare sempre più la prestazione dei dirigenti verso il raggiungimento di specifici obiettivi” dell’impresa dai quali non necessariamente determinano erogazioni annuali, ma potendo valere anche l’erogazione del premio in un più ampio arco temporale.
Da mettere in agenda:
– Minimi tabellari: dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026
– Una tantum: entro marzo 2025
– Formazione professionale: gennaio 2025
– Assistenza integrativa: dal 1° gennaio 2025
– Previdenza integrativa: dal 1° gennaio 2025