Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il decreto è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Il Titolo IV è dedicato a disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

In particolare, sono presenti i seguenti articoli:

  • Art. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza
  • Art. 37 – Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità
  • Art. 38 – Disposizioni in materia di NASPI
  • Art. 39 – Disposizioni in materia di contratto di espansione
  • Art. 40 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale
  • Art. 41 – Contratto di rioccupazione
  • Art. 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
  • Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio
  • Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi
  • Art. 45 – Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione
  • Art. 46 – Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato
  • Art. 47 – Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
  • Art. 48 – Piano nazionale per le Scuole dei mestieri
  • Art. 49 – Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
  • Art. 50 – Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro

da notare perchè non scritto che non è più possibile effettuare  proroghe e rinnovi in deroga  per emergenza “COVID” per i contratti a termine . E’ la conseguenza della nuova norma del  Decreto Sostegni bis.

 

 

AMMORTIZZATORI

1. NASPI (art. 38)
Sino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è prevista la
sospensione della riduzione mensile pari al 3% a decorrere dal quarto mese di fruizione del
beneficio (cd. décalage). Stessa regola si applicherà anche alle nuove prestazioni decorrenti dal 1°
giugno al 30 settembre 2021.
Dal 1° gennaio 2022 l’importo delle indennità in pagamento con decorrenza antecedente il 1°
ottobre 2021 sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
2. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (art. 40)
Il Decreto Legge pone fine all’introduzione di nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale
con causale Covid-19, prevedendo il ricorso agli strumenti previsti dalla disciplina ordinaria.
In tal senso, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione
ordinaria (art. 10 D.Lgs. 148/2015) possono:
a. accedere ai trattamenti di cassa integrazione previsti dal D.Lgs. 148/2015 o, in alternativa
b. stipulare un nuovo accordo di solidarietà per il mantenimento dei livelli occupazionali nella
fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza.
a. CIGO e CIGS ex D.Lgs. 148/2015 (art. 40, commi 3 e 4)
Le predette imprese possono presentare domanda di Cigo o Cigs ai sensi del D.Lgs. 148/2015 a
decorrere dal 1° luglio 2021 e sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale fino al 31
dicembre 2021.
Inoltre, tali datori non possono procedere ai licenziamenti per motivi economici sia individuali che
collettivi (con sospensione delle relative procedure) per la durata del trattamento di integrazione
salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

Il Decreto conferma che il divieto, in ogni caso, non si applica:
1. per il personale coinvolto in un cambio appalto nei confronti del quale trovi applicazione
una “clausola sociale”;
2. per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa senza messa in
liquidazione;
3. per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa con conseguente
messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività
(purché non si configuri un trasferimento dell’azienda o di un suo ramo ai sensi dell’art.
2112 c.c.);
4. alle risoluzioni del rapporto di lavoro incentivate nell’ambito di accordi collettivi aziendali
(con riconoscimento della Naspi ai lavoratori aderenti);
5. in caso di fallimento quando non sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa.

b. ACCORDO DI SOLIDARIETA’ (art. 40, comma 1)
In alternativa alla fruizione degli ammortizzatori di cui al D.Lgs. 148/2015, al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali, i medesimi datori che abbiano subìto nel 1° semestre 2021 un calo di fatturato
del 50% rispetto al 1° semestre 2019 possono ricorrere al contratto di solidarietà difensivo per 26
settimane, nel periodo dal 26 maggio al 31 dicembre 2021.
Lo strumento presenta alcuni vantaggi quali la previsione di una maggiore riduzione dell’orario (per
ciascun lavoratore non superiore al 90% e, in media, per tutti i dipendenti interessati non superiore
all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile), l’esonero dal pagamento del contributo
addizionale e la non applicazione dei massimali al trattamento di integrazione salariale.

3. PROROGA CIGS PER CESSAZIONE (art. 45)
Prevista, dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, la possibilità di autorizzare la proroga di 6 mesi di
cassa integrazione straordinaria (ex art. 44 DL 109/2018, cd. Genova), previo accordo da
stipulare in sede governativa, alle aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul
territorio e che abbiano avviato un processo di cessazione aziendale, il cui
completamento si sia rivelato complesso.

4. CONTRATTO DI ESPANSIONE (art. 39)
Estesa, a decorrere dal 26 maggio 2021, la platea dei potenziali
beneficiari del contratto di espansione (ex art. 41 D.Lgs. 148/2015)
alle imprese che abbiano in forza almeno 100 unità e non più 500 o 250
come previsto dalla Legge di Bilancio 2021.
Si ricorda che lo strumento, nato come misura sperimentale per
favorire il ricambio generazionale nelle grandi imprese, consiste in
un accordo collettivo aziendale (da stipulare in sede governativa)
diretto all’accompagnamento alla pensione dei lavoratori più anziani
e all’assunzione di nuove professionalità, nell’ambito di un processo
di ammodernamento produttivo o di sviluppo tecnologico delle
imprese.

 

ESONERI CONTRIBUTIVI

1. CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE (art. 41)
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione al fine di consentire ai
lavoratori disoccupati l’inserimento del mercato del lavoro grazie al riconoscimento ai datori
che li assumano di una decontribuzione. Infatti, è previsto, per un periodo massimo di 6 mesi,
l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori (con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), fino a 6.000 euro annui, riparametrato e
applicato su base mensile.
L’assunzione a tempo indeterminato deve contenere un progetto individuale di inserimento nel
nuovo contesto lavorativo della durata di 6 mesi.
Concluso il progetto le parti possono:
– recedere con preavviso ex art. 2118 c.c.;
– proseguire il rapporto con conseguente applicazione della disciplina ordinaria.
Ferma restando l’applicazione dei principi generali che regolano la fruizione delle agevolazioni
contributive ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 150/2015, l’incentivo spetta ai datori che nei 6 mesi
precedenti l’assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per motivo oggettivo
o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
L’incentivo è revocato qualora, nel corso o al termine del periodo di inserimento, il datore
proceda al licenziamento del lavoratore interessato o a licenziamenti per motivi economici
(individuali e collettivi) di altri lavoratori inquadrati con lo stesso livello e la medesima categoria
legale. In caso di dimissioni il beneficio è riconosciuto limitatamente all’effettiva durata del
rapporto.
L’implementazione della misura in oggetto è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.

2. ESONERO SETTORI TURISIMO, COMMERCIO E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (art. 43)
Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio che
abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 è
riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31
dicembre 2021. L’incentivo, riparametrato e applicato su base mensile, è calcolato nel limite del
doppio delle ore di integrazione salariale già fruite in detti mesi, con esclusione dei premi e dei
contributi dovuti all’INAIL.
Sino al 31 dicembre 2021 per le imprese che beneficiano di tale sgravio permane il divieto di
procedere a licenziamenti individuali per motivi economici e collettivi (con sospensione delle
relative procedure), pena la revoca con efficacia retroattiva dell’incentivo nonché l’impossibilità di
accedere agli ammortizzatori di cui al DL Sostegni.
Anche in tali casi trovano applicazione le deroghe al blocco dei licenziamenti previste dalla
normativa emergenziale.
L’implementazione della misura in oggetto è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.

 

 INDENNITÀ

1. INDENNITÀ SETTORI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT (artt. 42 e 44)
Riconosciuta dall’INPS un’indennità di 1.600 euro ai lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari dell’una tantum
prevista dal DL Sostegni, nonché alle seguenti categorie di lavoratori:
stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nonché lavoratori in somministrazione, impiegati
presso imprese utilizzatrici operanti in tali settori, che abbiano cessato involontariamente il
rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (entrata in vigore del
presente Decreto), con almeno 30 giornate di lavoro nel medesimo periodo;
stagionali operanti in altri settori che abbiano cessato involontariamente il rapporto nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con almeno 30 giornate di lavoro nel
medesimo periodo;
intermittenti con almeno 30 giornate di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 26
maggio 2021;
autonomi occasionali che non abbiano un contratto in essere al 27
maggio 2021;
incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019 superiore
a 5.000 euro;
a tempo determinato del settore turismo che abbiano avuto contratti di
almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26
maggio 2021 o nell’anno 2018;
dello spettacolo che nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio
2021 abbiano almeno 30 contributi giornalieri e un reddito non
superiore a 75.000 euro o almeno 7 contributi giornalieri e un reddito
non superiore a 35.000 nell’anno 2019.
Le predette indennità non sono tra loro cumulabili, non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R e la relativa domanda deve essere
presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite il modello appositamente
predisposto dall’Ente.
Per i collaboratori del settore sportivo danneggiati dall’emergenza Covid-19 prevista, per l’anno
2021, un’indennità di importo variabile da un minimo di 800 a un massimo di 2.400 euro, in base ai
compensi percepiti nell’anno di imposta 2019.

 

ALTRE MISURE PER LE IMPRESE

1. AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DPI E SANIFICAZIONE (art. 32)
Riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno,
luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, per l’acquisito
dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza nonché per la somministrazione dei tamponi,
fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite delle risorse disponibili. Il
credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte.

2. SPOSTAMENTI CASA LAVORO (art. 51, comma 7)
Istituito presso il Ministero delle Infrastrutture un fondo destinato all’erogazione di contributi in favore
delle imprese e della PA che provvedano a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale. Le risorse sono destinate al finanziamento di
iniziative di mobilità sostenibile, incluse quelle di car/bike-pooling e car/bike sharing.

 

 

Il contratto di Rioccupazione: sconti previsti e dubbi applicativi

Il contratto di rioccupazione prevede che  le assunzioni a tempo indeterminato realizzate

  • dal 1 luglio 2021  fino al 31 ottobre 2021 di lavoratori in stato di disoccupazione e
  •   definite con un contratto formativo  di inserimento,  con il consenso del lavoratore
  •  godono per 6 mesi di un esonero contributivo totale, con massimo di 3000 euro complessivamente, esclusi i premi e contributi INAIL .
  • Alla fine del periodo di prova di 6 mesi in caso di mancata conferma dell’assunzione l’importo risparmiato deve essere versato all’INPS.
  •  Sarà attivabile in tutti i settori tranne agricoltura e lavoro domestico.
  • Come già succede per altri incentivi all’assunzione il datore di lavoro non dovrà aver effettuato licenziamenti  nei mesi precedenti.
  • La norma è soggetta ad approvazione della Commissione europea in riferimento al “Quadro temporaneo delle misure di stato per l’emergenza COVID”.

Contratto di rioccupazione  il risparmio   a confronto con gli altri incentivi per assunzioni

Il Sole 24 ore in un ampia analisi  ha evidenziato  i possibili sconti contributivi  del nuovo contratto di rioccupazione confrontandoli con altre agevolazioni in vigore

Le percentuali di sconto, che si allineano abbastanza ai principali esoneri in vigore, rispetto ad una assunzione ordinaria sono i seguenti :

tipologia di lavoro e livello esonero  under 36 Sgravio contributivo donne legge 178 2020 Contratto Rioccupazione
commesso 1 livello 1 liv CCNL terziario 16,3 16,3% 16,3%
operaio industria 5 liv. CCNL metalmeccanici industria 19,5 19,5 19,5
operaio alimentare 4 liv CCNL Alimentari artigianatp 19,8 19,8 19,8
cameriere  3 liv CCNL pubblici esercizi 21,7 21,7 21,7

 

Contratto di rioccupazione: le difficoltà applicative

I SOGGETTI BENEFICIARI

Viene fatto presente  innanzitutto che la norma richiede lo stato di disoccupazione e ciò comporta l’esclusione dei lavoratori in cassa integrazione che saranno oggetto di licenziamento non appena cadrà il blocco . Quindi proprio la categoria che si cerca di proteggere non riuscirebbe a fruire del nuovo incentivo

LA TEMPISTICA 

La durata prevista di 6 mesi e soprattutto la scadenza già fissata al 31 ottobre fanno temere l’impossibilità  di entrare in vigore perché la norma è sottoposta alla autorizzazione della Commissione europea: considerando che ancora non è entrato in vigore che servira un decreto attuativo e le istruzioni INPS  probabilmente i tempi non saranno sufficienti. Va ricordato ad esempio che a quasi 6 mesi non è ancora giunta l’autorizzazione per l’esonero introdotto dalla legge di stabilità 2021

I VINCOLI PER I DATORI DI LAVORO

  1. Il  datore di lavoro  deve aver  effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti e deve impegnarsi anche per i  successivi
  2. non deve avere in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale per lavoratori allo stesso livello

 

 

Altre misure per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese

  • credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021.
    Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 miliardi di euro;
  • esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro;
  • il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021;
  • viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale.
  • viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;
  • viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100 milioni di euro;
  • viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;

Altre misure previste

  • Slittamento dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 dell’entrata in vigore della cosiddetta plastic tax.
  • Proroga al 31 dicembre della moratoria per le PMI
  • Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico Tosap. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
  • Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
  • Accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai giovani di età inferiore ai 36 anni, fino al 31 dicembre 2022.
  • Dopo le ulteriori mensilità di Reddito di Emergenza per marzo, aprile e maggio 2021 per le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus, previste dal Decreto Sostegni di marzo 2021, arrivano altri 4 mesi, che andranno ad aiutare le famiglie in difficolta anche nei mesi estivi, fino a settembre 2021 (leggi l’articolo