L’INPS ha rilasciato la circolare 45 del 2019 con la quale introduce una piccola rivoluzione in ambito di assegni familiari; dal 1° aprile 2019 infatti la domanda di ANF non potrà più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma direttamente all’INPS in modalità telematica. Questi i canali telematici:
- online: nell’area riservata del cittadino, accedendo con le proprie credenziali PIN INPS, oppure con SPID (di secondo livello) o CNS;
- tramite patronato o altri intermediari dell’Istituto.
- Il modulo da compilare è sempre lo stesso, parliamo del modello ANF/Dip SR16, solo che non si dovrà più stampare e consegnare al datore di lavoro, ma si dovrà compilare telematicamente.
Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare
Ove previsto dalla normativa il lavoratore dovrà presentare altresì il modulo di Autorizzazione ANF modello ANF 42. Una volta accolta la richiesta l’INPS genera il modello ANF 43 valido ai fini della corresponsione degli Assegni per il nucleo familiare.
Calcolo e pagamento degli assegni familiari
Una volta presentata la domanda all’INPS, l’Istituto calcolerà l’importo secondo i consueti parametri:
- composizione del nucleo familiare
- redditi complessivi.
Quindi informerà il datore di lavoro, comunicandogli l’importo massimo spettante di assegno giornaliero e mensile.
Sarà poi il datore di lavoro che si occuperà del calcolo dell’assegno spettante e provvederà poi al pagamento in busta paga, scomputando poi l’importo dal DM10. Non cambia quindi la modalità di calcolo degli assegni familiari e il pagamento degli stessi.
Le domande cartacee in corso e per quelle presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019 hanno validità fino al 30 giugno di quest’anno. Il datore di lavoro dovrà quindi continuare a comportarsi come sempre, almeno fino alla loro naturale scadenza.