Dal 1 aprile 2019 le domande di assegni per il nucleo familiare dei dipendenti del settore privato, che in precedenza erano presentate direttamente ai datori di lavoro, vanno inviate all’INPS con la procedura ANF -DIP; le istruzioni erano state illustrate con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019.
L’Inps riepiloga ora nel messaggio n.833 del 26.2.2021 a seguito di richieste di chiarimenti, le istruzioni specifiche per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori dei trattamenti di integrazione specifici, come:
- cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO),
- straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD),
- assegno ordinario (ASO),
- cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),
- indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA)
Modalità domanda ANF DIP
L’istituto ricorda che l’attuale procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti sulla base dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare , evitando la duplicazione dei pagamenti facenti capo a componenti di uno stesso nucleo .
L’esito della domanda è visibile al cittadino e ai patronati accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del portale istituzionale www.inps.it. Viene inviato al cittadino richiedente un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta. La domanda va inviata tramite l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
ATTENZIONE prima deve inoltre essere presentata la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione.
Richiesta pagamento diretto su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA.
L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.
Modalità operative
L’importo da erogare a titolo di ANF per un dato lavoratore dovrà essere indicato nell’apposito campo dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, con le consuete modalità.
La verifica sarà eseguita in automatico, per quanto riguarda i modelli SR41, e a cura degli operatori, con riferimento ai modelli SR43, prima del pagamento degli importi indicati nei citati modelli. Se viene riscontrata una incoerenza (ad esempio, nel confronto con l’importo autorizzato o eventualmente già corrisposto per la stessa mensilità) la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente, che sospendere il pagamento dell’importo a titolo di ANF.