L’Inps, con messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, ha fornito le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda di assegno unico, in attesa della pubblicazione della circolare esplicativa da parte dello stesso Istituto.

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’Isee del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dsu per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore o di Cie 3.0 o di Cns;
  • Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • istituti di patronato.

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore;
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348-349, L. 232/2016).

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, che, con riferimento all’anno 2022, viene riconosciuto esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
  • cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12, Tuir, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Infine, l’articolo 11, D.Lgs. 230/2021, nell’apportare modifiche al D.L. 79/2021, dispone che l’assegno temporaneo per i figli minori è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022. È, altresì, prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5, D.L. 79/2021.