QUANDO: dal primo marzo 2022
COSA: questioni operative per la richiesta ed il pagamento dell’assegno unico universale
CHI: nuclei familiari con figli a carico
PERCHÉ: D.Lgs. 29.12.2021, n. 230 – INPS, Messaggio 31 dicembre 2021, n. 474
1. L’adempimento in sintesi
Dal 1 marzo 2022 entra pienamente in vigore l’assegno unico universale. Di seguito una selezione delle problematiche operative di maggiore interesse.
2. Questioni operative
Quando è possibile fare la domanda per l’assegno unico?
La domanda poteva essere inoltrata a partire dal 1° gennaio 2022, ossia dal giorno in cui è stata messa a disposizione dell’utenza sul sito dell’INPS la apposita procedura (v. messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021). In ogni caso le domande presentate entro il 30 giugno 2022 danno diritto agli arretrati (a partire dal mese di marzo). La domanda riguarda le mensilità comprese tra marzo ed il mese di febbraio dell’anno successivo.
Come si presenta la domanda?
I canali disponibili per la presentazione della domanda sono i seguenti: il portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); gli Istituti di Patronato, utilizzando i relativi servizi offerti
gratuitamente.
Ho presentato la domanda. Quando e come riceverò il pagamento?
I pagamenti per le domande presentate a gennaio e febbraio saranno erogati dalla seconda metà di marzo. I pagamenti per le domande presentate dal 1° marzo in poi saranno effettuati alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il pagamento viene effettuato sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estereo area SEPA, carta prepagata con IBAN. I conti devono essere intestati al richiedente o all’altro genitore (nel caso sia stata scelta la ripartizione dell’importo).
Sono lavoratore dipendente. Sarà il datore ad anticipare l’assegno unico universale?
No, l’assegno unico universale viene erogato direttamente dall’INPS. Percepivo l’assegno temporaneo per il quale avevo presentato apposita domanda ai sensi del messaggio INPS
n. 2371 del 22 giugno 2021.
Per ottenere l’assegno unico universale devo presentare una nuova domanda?
Si, è necessario presentare una nuova domanda.
Sono figlio a carico avente diritto all’assegno unico universale. Posso presentare la domanda? Anche se la
domanda è stata presentata dai miei genitori?
Sì se maggiorenne. In caso di riconoscimento il pagamento relativo alla quota spettante avviene sul conto intestato al figlio maggiorenne (anche cointestato). La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente
Percepisco il reddito di cittadinanza. Devo egualmente presentare domanda per ottenere l’assegno unico?
Se il nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza non è necessario presentare la domanda dal momento che l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS.
Per fare domanda devo per forza essere in possesso dell’ISEE?
L’assegno unico e universale è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità, pertanto è consigliabile essere in possesso dell’ISEE. L’assegno unico può essere richiesto anche in mancanza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000 ma in tal caso saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno.
Quali documenti occorrono per fare la domanda?
Per presentare la domanda occorrono i dati anagrafici dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), eventualmente il codice fiscale dell’altro genitore i dati per il pagamento e le dichiarazioni di responsabilità ed assenso al trattamento dei dati. Non servono altri documenti.
Sono figlio disabile a carico con età superiore a 21 anni. Ho diritto all’assegno unico?
Sì, per i figli disabili a carico non sono previsti limiti di età.
Sono un figlio maggiorenne con età inferiore a 21 anni e possiedo un reddito di 9.000 euro. Ho diritto
all’assegno unico?
No perché, oltre al possesso degli altri requisiti, si richiede un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro.
Nel nostro nucleo familiare ci sarà un nuovo figlio durante la percezione dell’assegno unico. Cosa bisogna
fare?
In caso di nuove nascite durante la fruizione dell’assegno, occorre comunicare all’INPS la modifica alla composizione del nucleo familiare con apposita procedura telematica. E’ possibile anche avvalersi degli istituti di patronato. La comunicazione deve avvenire entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento retroattivo dell’assegno a decorrere dal settimo mese della gravidanza relativa al nuovo figlio nato.
Ho richiesto l’assegno unico ma ho indicato solo i miei dati di pagamento. Vorrei ora indicare i dati di
pagamento dell’altro genitore. Posso farlo?
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.
Il minore è in affidamento esclusivo. Chi riceve il pagamento?
La regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario.
Il minore è in affidamento condiviso. Chi riceve il pagamento?
In ipotesi di “affidamento condiviso” si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando nella presentazione della domanda, alternativamente, una delle seguenti opzioni:
A) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
B) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
Il minore è in affidamento condiviso ma un provvedimento del giudice ha stabilito il collocamento del minore
presso il sottoscritto richiedente. Chi riceve il pagamento?
E’ possibile optare per il pagamento al 100% dell’assegno al genitore collocatario, ma l’altro genitore ha la possibilità di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Il minore è stato affidato ad un tutore. Chi presenta la domanda?
L’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. Il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.
Sono genitore divorziato non convivente. Posso ottenere il pagamento? Premetto che non c’è accordo con
l’altro genitore.
L’assegno unico può esser pagato al solo richiedente o in misura ripartita ad entrambi i genitori. In mancanza di accordo in sede di presentazione della domanda il richiedente selezionerà l’opzione “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
Sono un nonno con nipote a carico. Posso ottenere l’assegno?
Sì, ma unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ex legge 5 maggio 1983, n. 184).
Siamo genitori entrambi titolari di reddito di lavoro. Abbiamo diritto a maggiorazioni?
Sì. Nel caso entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.