È stato pubblicato in G.U. lo scorso 24 marzo 2025 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 febbraio 2025 che ripartisce le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili con riferimento all’anno 2024.
Si tratta dell’agevolazione prevista a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili, con differenziazione dell’ammontare dell’incentivo e della durata dello stesso a seconda del grado di disabilità e della tipologia contrattuale. Proviamo qui di seguito a riepilogare la misura.
Sono destinatari del beneficio i seguenti lavoratori disabili:
– soggetti disabili con riduzione capacità lavorativa > 79%;
– soggetti disabili con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79%;
– soggetti con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa > 45%.
Il beneficio è previsto per legge in misura stabile e si tratta, pertanto, di una agevolazione di tipo strutturale, fermo restando che l’agevolazione viene, però, accordata esclusivamente in base alle risorse stanziate annualmente con apposito decreto.
Stato del lavoratore | Ammontare del beneficio | Durata |
Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile INPS | 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazione) |
Lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 | 35% della retribuzione mensile lorda imponibile INPS | |
Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile INPS | – 60 mesi per l’assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato
– per tutta la durata del contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi. |
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo.
Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.