È stato pubblicato in G.U. lo scorso 24 marzo 2025 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 febbraio 2025 che ripartisce le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili con riferimento all’anno 2024.

Si tratta dell’agevolazione prevista a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili, con differenziazione dell’ammontare dell’incentivo e della durata dello stesso a seconda del grado di disabilità e della tipologia contrattuale. Proviamo qui di seguito a riepilogare la misura.

Sono destinatari del beneficio i seguenti lavoratori disabili:
– soggetti disabili con riduzione capacità lavorativa > 79%;
– soggetti disabili con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79%;
– soggetti con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa > 45%.

Il beneficio è previsto per legge in misura stabile e si tratta, pertanto, di una agevolazione di tipo strutturale, fermo restando che l’agevolazione viene, però, accordata esclusivamente in base alle risorse stanziate annualmente con apposito decreto.

Stato del lavoratore Ammontare del beneficio Durata
Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 70% della retribuzione mensile lorda imponibile INPS 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazione)
Lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 35% della retribuzione mensile lorda imponibile INPS
Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. 70% della retribuzione mensile lorda imponibile INPS – 60 mesi per l’assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato

– per tutta la durata del contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.

A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo.

Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.