Pubblicata finalmente la circolare INPS n. 133 del 24.11.2020 con le indicazioni sui due nuovi esoneri contributivi per assunzioni effettuate dal 15 giugno al 31 dicembre 2020, previsti dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 agli articoli 6 e 7.
La particolarità di questa ennesima agevolazione è il fatto che non si rivolge solo ai contratti a tempo indeterminato ma anche, nei settori turismo e stabilimenti termali, ai contratti a termine e stagionali. Vediamo in sintesi i principali aspetti come delineati dall’istituto previdenziale.
Beneficiari dell’incentivo
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, compresi gli enti pubblici non economici. Escluse invece le amministrazioni dello Stato. Necessario essere in regola con il documento di regolarità contributiva e con gli altri obblighi di legge per la fruizione degli incentivi alle assunzioni.
Esonero contributivo artt. 6 e 7 Decreto Agosto: per quali contratti
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time,
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
- rapporti di lavoro a termine o stagionali per le aziende del settore turismo e degli stabilimenti termali instaurati nello stesso periodo.
L’esonero è riconosciuto anche in caso di rapporto a tempo parziale, con soglia massima ridotta sulla base dell’ orario di lavoro.
L’istituto informa anche che l’incentivo per i contratti a tempo indeterminato non è soggetto al regime degli aiuti di stato mentre l’agevolazione sui contratti a tempo determinato destinata al settore turistico e termale, è stata approvata dalla Commissione EU e sarà soggetta a specifiche verifiche dell’INPS (lista Deggendorf) prima dell’autorizzazione .
La misura dell’Incentivo
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di:
- sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato (art . 6)
- per la durata del contratto, fino ad un massimo di tre mensilità per i rapporti a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art . 7)
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione.
Da notare che per il rapporti di lavoro nel turismo e terme, se il contratto a termine agevolato viene poi trasformato in tempo indeterminato può godere di ulteriori 6 mesi di agevolazione.