La Commissione UE ha autorizzato, fino al 31 dicembre 2023, le assunzioni agevolate di giovani under 36 e di donne svantaggiate, reputate conformi alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato. L’attesissima notizia giunge con comunicato stampa del 19 giugno 2023.
Pur dovendo attendere ora le istruzioni operative dell’INPS per la definitiva operatività delle misure a sostegno dell’occupazione giovanile e femminile, è opportuno in questa sede analizzare nel dettaglio i contenuti dell’autorizzazione e ricordare le caratteristiche delle agevolazioni contributive sbloccate dall’UE.
Vediamo nel dettaglio tutte le novità in arrivo per i datori di lavoro
Contenuti e limiti dell’autorizzazione UE
Con comunicato stampa del 19 giugno 2023, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha reso noto che la Commissione ha approvato il regime di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per l’assunzione di giovani lavoratori di età inferiore a 36 anni e di donne nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 (decisioni n. SA.106008 e n. SA.106009).
L’esonero è concesso ai datori di lavoro privati fino a un massimo di 8.000 euro per contratto di assunzione. Per essere ammissibili, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
NOTA BENE: È importante evidenziare che gli incentivi sono concessi alle imprese di tutte le dimensioni attive in tutti i settori.
I due regimi sono stati approvati con un bilancio totale di circa 535 milioni euro nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Tale quadro modifica e proroga parzialmente il quadro temporaneo di crisi del 23 marzo 2022.
I due regimi italiani sono stati reputati dalla Commissione in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione in quanto concessi entro il 31 dicembre 2023 e considerando che l’aiuto non supererà 250.000 euro per beneficiario operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300.000 euro per beneficiario operante nei settori della pesca e dell’acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario operante in tutti gli altri settori.
Assunzione agevolata di giovani under 36
L’esonero giovanile under 36 di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stato esteso, con alcune modifiche, alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Più nel dettaglio, con riferimento al periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
- sono agevolate le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato con riferimento a soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione);
- al datore di lavoro privato (sono escluse le PA), a prescindere dalla circostanza che assuma o meno la natura di imprenditore, spetta uno sgravio contributivo totale della contribuzione datoriale effettivamente esonerabile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e a condizione che non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- l’esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Per il biennio 2021-2022 valgono le stesse regole con una differenza sostanziale: il limite massimo di importo è pari a 6.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
Esonero contributivo giovanile | Limite massimo di importo sgravabile |
Assunzione di giovani under 36 dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 | 6.000 euro annui |
Assunzione di giovani under 36 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 | 8.000 euro annui |
L’incentivo è stato autorizzato dalla Commissione UE fino al 31 dicembre 2023.
ATTENZIONE: Il regime agevolato di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, per le quali trova applicazione solo il regime agevolato di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (per approfondimenti, si veda infra) (INPS, circolare n. 56 del 12 aprile 2021).
Assunzione agevolata di donne
La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 298 e 299) ha prorogato al 2023 l’applicabilità dell’incentivo donne riconosciuto, in via sperimentale, per il solo biennio 2021-2022, dall’articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2021.Viene però prevista una modifica all’impianto originario: per le nuove assunzioni di donne svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il massimale di agevolazione passa da 6.000 euro a 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
Si ricorda che l’incentivo spetta per le nuove assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato e a tempo determinato incluse le eventuali proroghe legittime del rapporto di lavoro, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato e di rapporti a termine non agevolati ,che riguardano:
- lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, assunte o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del decreto interministeriale n. 402 del 17 dicembre 2021 per l’anno 2022 e del decreto interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022 per l’anno 2023;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Esonero contributivo femminile | Limite massimo di importo sgravabile |
Assunzione di donne svantaggiate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 | 6.000 euro annui |
Assunzione di donne svantaggiate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 | 8.000 euro annui |
Per maggiori dettagli e per la scheda dell’incentivo, leggi anche: SPECIALE ASSUNZIONI – Incentivo donne svantaggiate: esonero contributivo totale, a quali condizioni?
L’esonero contributivo è totale e copre il pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati effettivamente esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto, per la cui applicazione relativamente alle assunzioni 2023 si attendono i chiarimenti dell’INPS.
Istruzioni INPS
All’INPS spetta ora fornire le istruzioni operative per la fruizione degli incentivi contributivi a favore dell’occupazione giovanile e femminile nonché le connesse modalità di esposizione nel flusso Uniemens.