L’Inps, con messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, ha precisato che per il pagamento degli avvisi di addebito di cui all’articolo 30, D.L. 78/2010, resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973. Pertanto, agli avvisi di addebito Inps non si applica l’articolo 2, D.L. 146/2021, valido solo per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il cui termine di pagamento senza applicazione di ulteriori somme aggiuntive è stato prolungato fino a 150 giorni dalla notifica.