Una delle novità più interessanti della legge di bilancio per il 2017 riguarda l’ampliamento ai “benefits” dell’articolo 51, comma 4, del Tuir (auto a uso promiscuo, prestiti ai dipendenti, immobili ad uso foresteria, trasporto ferroviario) dell’effetto sostitutivo del premio di risultato (assoggettato, entro determinati limiti, a tassazione con aliquota del 10%).
Infatti, mentre l’originaria versione dell’articolo 1, comma 184, della legge 208/15 (legge di stabilità per il 2016) limitava la possibilità di conversione del premio di risultato alle «…somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3…», la nuova formulazione di tale comma ammette la possibilità di conversione anche ai benefits tassati «convenzionalmente». In particolare, il comma 160 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 aggiunge nel comma 184 prima citato che «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182».
Il tenore letterale della disposizione, e in particolare il riferimento alle specifiche regole di determinazione del reddito imponibile dei singoli “benefits”, genera qualche dubbio sulla sua aderenza alla presunta finalità della norma, che dovrebbe essere quella di consentire al dipendente di “pagare” il valore del benefit con il premio di risultato allo stesso spettante.
Ad esempio, il vantaggio del dipendente assegnatario dell’auto aziendale ad uso promiscuo dovrebbe consistere nel poter ridurre con il valore del premio di risultato il reddito imponibile convenzionale pari a 4.500 km annui valorizzati al costo unitario Aci, ovvero nell’utilizzare il premio per “pagare” l’eventuale contributo auto che il dipendente, in applicazione della policy aziendale, attualmente sostiene.
L’interesse per una soluzione interpretativa di questo tipo è comprensibile, ma evidentemente limitato a quanti risultano già assegnatari di un auto aziendale (con utilizzo promiscuo). Per gli altri soggetti, andrebbe valutato il costo economico dell’operazione.
L’applicazione della nuova previsione normativa all’auto ad uso promiscuo, al di là della presunta ratio iuris, sembrerebbe pertanto affermare un semplice principio di alternatività tra premio in denaro (tassato al 10%) e concessione dell’auto aziendale ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie di determinazione convenzionale del reddito imponibile.
La norma sembrerebbe consentire, quindi, di poter “pagare” il costo economico dell’auto (ad esempio, il canone di leasing) utilizzando il premio di risultato spettante. Tuttavia, in mancanza di interpretazioni amministrative e per consentire alla norma di esplicare il suo effetto fiscale, per la nota regola per cui il valore imponibile del benefit deve essere ridotto dell’ammontare sostenuto dal dipendente per il suo utilizzo, la destinazione del premio al benefit auto dovrebbe ridurne il relativo valore fiscale; ne verrebbe così confermata la finalità.
Parzialmente diverso è il ragionamento sul “benefit” prestiti ai dipendenti (ex articolo 51, comma 4, lett. b) in cui l’imponibile fiscale è determinato dal «…50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi…» (si veda anche la Risoluzione n. 46/E del 2010).
Considerato l’attuale livello del Tur (tasso ufficiale di riferimento Bce, ex tasso ufficiale di sconto), pari a zero, il premio di risultato (lordo) destinato al pagamento degli interessi in misura eccedente il Tur, non si sostanzierebbe in una contrazione dell’imponibile, bensì nel pagamento di un importo che non ha rilevanza fiscale.
Evidentemente, la scelta di sostituire il premio di risultato con i valori convenzionali dei benefit indicati all’articolo 51, comma 4, del Tuir troverà la sua rappresentazione nella CU/2018, relativa al 2017. Sulla base della bozza del modello di CU relativo all’anno che sta per concludersi, sembra lecito ritenere che tale scelta dovrà essere rappresentata nel punto 573, in cui andrebbe indicata la quota di premio di risultato che il sostituito avrà scelto di destinare al pagamento, in tutto o in parte, del benefit. In conseguenza di tale scelta, nella nota AH, verrebbe, invece, riportato l’eventuale residuo del valore convenzionale dell’auto ad uso promiscuo che, mantenendo la sua natura di fringe benefit imponibile, dovrebbe quindi essere assoggettato ad imposte e contributi ordinari.