QUANDO | Mese di novembre |
COSA | Erogazione indennità una tantum 150 euro |
CHI | Datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore |
COME | Erogazione automatica in busta paga previa acquisizione di apposita dichiarazione del lavoratore (v. infra) |
PERCHÉ | – Art. 18, Decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 – INPS, Circolare 17 ottobre 2022, n. 116- INPS, Messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806 |
1. L’adempimento in sintesi
L’articolo 18 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, ha previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum ai lavoratori dipendenti di importo pari a 150 euro che dovrà essere erogata con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022. La circolare INPS 116/2022 ed il successivo messaggio 3806/2022 hanno chiarito le relative modalità applicative.
2. Soggetti interessati e requisiti
2.1 Lavoratori Dipendenti
I lavoratori interessati sono i lavoratori dipendenti anche somministrati, esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli a tempo determinato (considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori), non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto- legge (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti). Tali lavoratori (anche a tempo parziale) devono essere in forza nel mese di novembre 2022.
Attenzione: i datori di lavoro dovranno erogare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove siano in forza nel mese di novembre 2022.
I datori di lavoro interessati sono sia i datori pubblici che privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Ulteriore requisito richiesto (comma 1 dell’articolo 18) consiste nell’avere percepito “nella competenza del mese di novembre 2022”, una retribuzione imponibile non eccedente l’importo di 1.538 euro.
Attenzione: per espressa previsione della norma (articolo 18 co. 2), l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (ad esempio cassa integrazione a zero ore, congedi, ecc.).
2.2 Altri Soggetti interessati e requisiti
I lavoratori domestici e i percettori di Naspi non devono presentare alcuna autocertificazione o domanda. Il bonus 150 euro sarà erogato in modo automatico.
I co.co.co., i dottorandi e gli assegnatisti di ricerca sono tenuti a presentare apposita domanda per ricevere l’indennità di novembre. Attenzione però, i suddetti soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e il reddito percepito nel 2021 non deve essere superiore a 20.000 euro.
I lavoratori stagionali, a tempo e intermittenti, gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo devono dimostrare di aver lavorato per almeno 50 giorni nel corso del 2021.
I lavoratori stagionali del turismo, terme, spettacolo e sport, già beneficiare dell’indennità covid, riceveranno in modo automatico il bonus 150 euro.
3. Problematiche connesse
La erogazione del bonus presenta alcune criticità che di seguito si evidenziano:
A) La erogazione dei ratei di tredicesima o quattordicesima con frequenza mensile (possibilità ammessa da molti CCNL collettivi), influisce o meno sulla valutazione del limite di retribuzione imponibile “di competenza” del mese di novembre 2022 pari a euro 1.538?
L’importo di 1.538 euro deriva dalla suddivisione in tredicesimi dell’importo complessivo di euro 20.000 annui (20.000/13 mensilità = 1.538,46). Tale interpretazione è confermata anche dall’articolo 19 successivo relativo alla indennità erogata a pensionati ed altre categorie di soggetti (che parla, appunto, di reddito complessivo pari ad euro 20.000) e dalla relazione tecnica allegata al decreto. Il limite di euro 1.538 dovrebbe essere considerato al netto dei ratei di tredicesima e quattordicesima eventualmente erogati mensilmente. E’ doveroso tuttavia osservare come l’interpretazione sopra indicata, pur apparendo la più logica e lineare, non sia supportata (al momento in cui queste note sono redatte) dalla prassi. Il bonus di 200 euro erogato a luglio, ad esempio, faceva riferimento al limite reddituale di euro 2.692 mensili ma, per il rinvio alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, co. 121, tale limite doveva essere espressamente riparametrato per tredici mensilità, escludendo pertanto dal computo del limite eventuali ratei di tredicesima corrisposti mensilmente (si veda in proposito la circolare INPS 43/2022 sull’applicazione dell’esonero pari allo 0,8%). Nel decreto legge 144/2022 (peraltro ancora in corso di conversione, quindi suscettibile di modifiche nella versione finale) non vi è cenno alla riparametrazione in trdicesimi del limite reddituale di euro 1.538 di competenza del mese di novembre 2022;
B) Per i rapporti cessati e iniziati nel corso del mese di novembre (ad esempio lavoratore che cessa nel mese di novembre con il datore A ed inizia, sempre nello stesso mese di novembre, altro rapporto di lavoro dipendente con il datore B) quale datore di lavoro dovrà erogare il bonus? E nel caso il lavoratore fosse contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro?
La norma testualmente parla di indennità “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022”. Il comma 3 dell’articolo 18 a sua volta espressamente recita che il bonus spetta ai lavoratori dipendenti “una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”. Pertanto la indennità sarà erogata dal solo datore di lavoro al quale il lavoratore presenterà la dichiarazione prevista dal co. 1 dell’articolo 18. Tale soluzione si applica anche al caso di rapporti lavorativi intrattenuti dal lavoratore con più datori (conferma circolare INPS 116/2022).
C) La norma parla di “retribuzione imponibile” con riferimento alla valutazione del limite di euro 1.538 riferito al mese di novembre. Cosa si intende?
Tale problematica era stata sollevata anche nel dossier redatto dai servizi parlamentari a commento della norma ma la circolare INPS 116/2022 ha chiarito che tale limite deve intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, anche nelle ipotesi in cui nel mese di novembre vi sia copertura figurativa parziale.
Attenzione: nella valutazione del limite imponibile di cui sopra devono essere considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017 (riduzione di venti punti percentuali IVS sulla quota premiale per le aziende che coinvolgono i lavoratori nella organizzazione del lavoro).
Come anticipato l’indennità è dovuta anche ai lavoratori interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. In tal caso il rispetto del limite degli euro 1.538 deve essere valutato in relazione alla retribuzione teorica del mese.
Attenzione: la copertura INPS deve essere integrale pertanto è esclusa l’erogazione del bonus quando la retribuzione risulti azzerata per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (es. aspettativa non retribuita).
4. La dichiarazione
Nel messaggio INPS n. 3806 del 20 ottobre 2022 è stato fornito una fac-simile della dichiarazione che il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro (in mancanza della quale, si ritiene, il datore non è tenuto ad erogare il bonus). Riportiamo di seguito la dichiarazione con alcune implementazioni:
Facsimile:
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)
(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 gettembre 2022, n. 144)
Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Io sottoscritto/a
Cognome________________________Nome____________________________ Nato/a il ____/____/_______ a__________________ prov_______ Codice Fiscale______________________ in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso la società ________________________ codice fiscale (p.IVA)__________________________
con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022
DICHIARA
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di rendere la presente dichiarazione una sola volta ed al solo datore di lavoro sopra indicato il quale provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata;
- di essere consapevole che, ove il reddito previdenziale imponibile del mese di novembre 2022 dovesse risultare, in esito ai controlli consuntivi contabili, superiore al limite di euro 1.538, 1’indennità non spettante sarà recuperata.
Luogo______, Data _______
Firma del lavoratore__________________________
Allego copia del documento di identità.