Lo Studio intende portare a conoscenza dell’opportunità ancora oggi in vigore, in quanto più volte si è riscontrato la mancata conoscenza di questa importante agevolazione.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto attuativo Jobs Act 151/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 in poi, sono scattati i nuovi incentivi per i disabili, per i datori di lavoro che assumono, a partire da detta data, lavoratori con disabilità.

L’INPS con la circolare n.99 del 13 giugno 2016, ha provveduto a pubblicare le istruzioni contabili ed operative per consentire ai datori di lavoro di fruire delle agevolazioni previste dalla riforma del lavoro, Jobs Act.

Chi sono i datori di lavoro beneficiari? L’incentivo “assunzioni disabili”, spetta a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo assunzione previsto dalla legge 68/1999.

Per quali lavoratori spetta l’agevolazione assunzioni disabili? Le categorie di lavatori per i quali spetta il beneficio sono:

  • Lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni appartenenti dalla 1a alla 3a categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.
  • Lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%, o minorazioni appartenenti dalla 4a alla 6a categoria della testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
  • Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti unariduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Il datore di lavoro che assume un lavoratore disabile in possesso dei requisiti sopra descritti, spetta un incentivo economico, la cui misura varia a seconda delle caratteristiche del lavoratore assunto e del tipo di contratto.

Nello specifico, al datore di lavora spetta un contribuito economico sulla retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali pari a:

  • Per l’assunzione di lavoratori disabili a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali;
  • Per l’assunzione di lavoratori disabili con riduzione capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%, spetta un incentivo pari al 35% della retribuzione;
  • Per l’assunzione di lavoratori con disabilita psichica ed intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, spetta un’agevolazione pari al 70% della retribuzione.

La durata degli incentivi per chi assume un disabile nel 2018, e presumibilmente rimarranno invariati anche per il 2019, varia in funzione della disabilità del lavoratore e del tipo di contratto di lavoro stipulato:

  • Assunzione a tempo indeterminato del disabile con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% e tra il 67% ed il 79%: la durata dell’incentivo è pari a 36 mesi;
  • Assunzione a tempo indeterminato lavoratore con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per 60 mesi;
  • Assunzione a tempo determinato del lavoratore con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per tutta la durata del contratto. in questo caso, la durata contrattuale non può essere inferiore a 12 mesi.

Il datore di lavoro per poter presentare la domanda INPS per via telematica ed usufruire così del nuovo incentivo assunzione disabili 2018, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Deve essere in regola con gli adempimenti degli obblighi contributivi; osservare le norme a tutela delle condizioni sul lavoro; rispettare gli obblighi di legge e i CCNL sottoscritti con i sindacati;
  • Per fruire dell’incentivo, occorre che l’assunzione, a tempo indeterminato o a termine, determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti dal datore di lavoro. Tale incremento, è calcolato confrontando il n° medio dei lavoratori dell’anno pretendete con l’anno successivo all’assunzione. Nel calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale, non rientrano i posti di lavoro vacanti a causa di: dimissioni volo parie, invalidità, pensione di vecchiaia, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa mentre vanno conteggiati quelli vacanti a seguito licenziamento per giusta causa.
  • L’incentivo non spetta se l’assunzione è la realizzazione di un obbligo preesistente previsto dalla legge o dal CCNL, se riguarda lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro;
  • Altra condizione per fruire dell’incentivo economico, è quella di non aver ricevuto e poi non rimborsato aiuti statali o essere un’impresa in difficoltà.