L’Inps, con messaggio 9 febbraio 2024, n. 614, fornisce indicazioni in merito alla trasmissione delle domande per il riconoscimento del bonus a favore dei genitori separati o divorziati non conviventi.
La misura in trattazione è stata introdotta dall’articolo 12–bis del D.L. 41/2021, come poi sostituito dall’articolo 9 –bis del D.L. 146/2021.
Tale misura, a plafond, ha la finalità di garantire un contributo al genitore che in tutto, ovvero in parte, non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento da parte dell’altro genitore per il periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022, e quindi in relazione dell’emergenza epidemiologica.
Tra le condizioni di accesso al bonus la condizione del genitore inadempiente di aver cessato, ridotto, sospeso (per una durata minima di novanta giornate), l’attività lavorativa durante il periodo Covid, ovvero di aver patito una decurtazione del reddito pari almeno al 30% rispetto a quanto percepito nel 2019.
Il contributo, previa presentazione della domanda (da effettuarsi nell’arco di tempo compreso tra il 12 febbraio 2024 ed il 31 marzo 2024, fatte salve eventuali proroghe successive del termine), viene erogato dall’Inps nei confronti del genitore inadempiente in unica soluzione.
Il messaggio n. 614/2024 precisa che a nulla rileva la data cronologica di presentazione in quanto l’accoglimento e la conseguente definizione dei beneficiari sono definiti in relazione alle disposizioni fornite dal Dipartimento per le politiche della famiglia.