Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, ha emanato l’atteso D.I. contenente i criteri e le modalità attuative dell’esonero bonus giovaniex articolo 22, D.L. 60/2024, dopo che il precedente decreto relativo all’agevolazione era stato ritirato.

Ai datori di lavoro privati che assumono giovani fino a 34 anni e 364 giorni che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, un esonero contributivo.

L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A seconda della zona in cui vengono assunti i giovani, cambiano le decorrenze delle assunzioni e il tetto massimo dell’esonero fruibile:

  • per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
  • per i datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della Commissione Europea, al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva nell’area Zes (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

In merito alle modalità di presentazione delle domande di fruizione del beneficio interverrà l’Inps con apposita circolare.

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