Con la circolare n. 19 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle condizioni  di spettanza e per l’erogazione del bonus Natale di 100 euro, prevista con la tredicesima mensilità di quest’anno. Il bonus spetta, su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato per i quali, con riferimento al periodo d’imposta 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (percepito entro il 12 gennaio 2025); Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

– coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato; al riguardo l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ha specificato che ai coniugi sono equiparate le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

– capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

– ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;

– fa parte di un nucleo familiare monogenitoriale.

Si definisce nucleo monogenitoriale quello in cui, alternativamente:

– l’altro genitore è deceduto;

– l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;

– il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore.

nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:

– al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;

– al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;

– al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

 

L’importo erogato deve essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro che hanno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato, ad eccezione dei part time. Nella domanda il lavoratore deve attestare di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

L’indennità è corrisposta, solo su domanda presentata dal dipendente, al datore di lavoro sostituto d’imposta e sarà erogata  unitamente alla tredicesima mensilità.

Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

ll datore anticipa l’importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24 ma in qualità di sostituto d’imposta ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio

 

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