Tutte le istruzioni per la domanda sono state fornite con la Circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate, che indica anche le modalità con cui i sostituti d’imposta devono calcolare il bonus da erogare: l’importo va rapportato ai giorni di effettivo svolgimento di attività lavorativa a prescindere dal contratto.
Per ottenere il Bonus Natale, dal canto suo, il dipendente che ha i requisiti deve comunicarlo al sostituto d’imposta (il proprio datore di lavoro) tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Alcune aziende si sono mosse proattivamente redigendo una modulistica interna, ma nella maggior parte dei casi deve essere il lavoratore ad avanzare richiesta, in forma scritta.
In presenza di più contratti part-time contemporanei, peraltro, è il lavoratore a decidere a quale dei suoi datori di lavoro richiedere il bonus.
Se durante l’anno il lavoratore ha accumulato più contratti a termine, la richiesta va presentata all’ultimo datore di lavoro fornendo anche le certificazioni uniche per consentire la quantificazione del bonus spettante.
L’importo massimo del Bonus è di 100 euro e viene calcolato in base ai giorni effettivamente lavorati nel corso del 2024. Pertanto, i lavoratori che hanno accumulato un numero di giorni inferiore rispetto a un anno completo di lavoro riceveranno un importo ridotto proporzionalmente. In caso di errore nell’importo erogato, è previsto il recupero a conguaglio.
L’indennità è erogata insieme alla tredicesima, ma qualora l’importo del bonus fosse calcolato erroneamente o il richiedente non rispettasse i requisiti previsti, l’eventuale eccedenza sarà recuperata a febbraio 2025 tramite conguaglio fiscale.
Nel caso in cui il lavoratore non fosse più in servizio a febbraio, il recupero avverrà nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2024.