Con l’avvicinarsi della tredicesima, il cosiddetto “bonus Natale” per i dipendenti aggiunge nuovi compiti per i datori di lavoro e qualche incertezza operativa. Quali sono i principali punti di attenzione? Anzitutto, i sostituti d’imposta dovranno accertarsi della spettanza del bonus in fase di conguaglio, anche se i dettagli non sono ancora del tutto chiari. È comunque plausibile che tale verifica si basi su una dichiarazione fornita dal dipendente e sul controllo del reddito complessivo. In secondo luogo, il decreto Omnibus lascia intendere che il bonus dovrebbe essere pagato “unitamente alla tredicesima”, ma sorge il dubbio se sia obbligatorio per il datore, previa richiesta del dipendente. Qual è dunque il comportamento corretto da adottare?

 

Non è comune pensare al Natale in ottobre, o anche a novembre, ma quando si parla di bonus e fiscalità, le festività possono assumere connotazioni inaspettate. Il bonus Natale (ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. n. 113/2024, convertito in L. n. 143/2024) rappresenta una nuova misura che merita attenzione, soprattutto per la complessità dei suoi requisiti operativi.

 

I requisiti del bonus

 

L’art. 2 bis del decreto Omnibus introduce “disposizioni in materia di benefici per i lavoratori dipendenti” e prevede un bonus di massimo 100 euro per i lavoratori che rispettano contemporaneamente tre condizioni:

  1. Reddito complessivo sotto i 28.000 euro: Il termine “complessivo” indica la somma di tutti i redditi del lavoratore, eccetto l’abitazione principale, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024.
  2. Stato familiare specifico: il lavoratore deve essere coniugato (senza separazione legale) e avere almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, oppure può non essere coniugato, ma avere un figlio a carico per cui si verifica l’assenza dell’altro genitore. Queste indicazioni si basano sulle condizioni previste dall’articolo 12 del TUIR.
  3. Pagamento di imposte nell’anno: Il lavoratore deve avere un reddito annuo superiore a 8.500 euro per poter beneficiare del bonus.

 

Le incertezze operative per i datori di lavoro

 

La norma pone alcuni interrogativi per i datori di lavoro:

  1. Verifica della spettanza: Spetta al datore, in qualità di sostituto d’imposta, raccogliere le dichiarazioni dei dipendenti e controllare la correttezza delle informazioni, come il codice fiscale del coniuge e dei figli. Tuttavia, il controllo sembra limitarsi all’analisi della dichiarazione ricevuta e a un confronto del reddito annuo solo in casi evidenti di discrepanza.
  2. Interpretazione di “unitamente alla tredicesima”: Non è chiaro se la liquidazione del bonus debba avvenire insieme alla tredicesima a dicembre o se la mensilizzazione possa rappresentare un’alternativa valida. Il caso dei lavoratori intermittenti, quelli che ricevono la tredicesima mensilmente, o di coloro che cessano il rapporto in anticipo complica l’interpretazione.

 

Dato che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito un codice tributo per la compensazione del bonus, alcuni datori potrebbero optare per un approccio conservativo, evitando di erogare il bonus in assenza di richiesta specifica del dipendente. Tuttavia, senza indicazioni ufficiali, sembra che l’importo di 100 euro dovrà essere corrisposto ogni volta che sul cedolino appare la voce “gratifica natalizia”, pur con i dovuti proporzionamenti.

 

Un possibile approccio pratico

 

Di fronte a queste complessità, i datori di lavoro potrebbero informare i dipendenti della normativa in modo chiaro, illustrando i requisiti e la procedura, senza enfatizzare troppo le modalità di richiesta, per gestire con maggiore efficienza il carico operativo legato al bonus. In alternativa, alcuni potrebbero preferire attendere il periodo dichiarativo per evitare errori in fase di conguaglio, quando i requisiti saranno più chiari per tutti gli interessati.