Le due misure non sono cumulabili e hanno durata e tetti diversi.

 

Decontribuzione per il Sud
La decontribuzione per il Sud reintrodotta dalla legge di Bilancio 2025 in favore delle PMI resterà applicabile, in misura decrescente, fino al 31 dicembre 2029. La misura si applica ai rapporti:

  1. a tempo indeterminato
  2. con sede di lavoro nelle Regioni del Mezzogiorno Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
  3. è cumulabile con altri benefici, come lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione di donne.
  4. la sede di lavoro deve essere ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna
  5. aziende che occupano non più di 250 dipendenti;
  6. aziende che hanno un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un valore di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro
  7. Sono esclusi il settore agricolo, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato ed intermittenti.
  8. In caso di sede legale ubicata in regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, se la nuova assunzione riguarda un’unità operativa ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, la riduzione contributiva spetta ma occorre richiedere all’INPS l’inserimento nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L” e usufruire della decontribuzione.

Valore:

  1. l’esonero, è applicabile ai soli contributi dovuti all’INPS
    1. per l’anno 2025, in misura pari al 25% entro un tetto massimo pari a 145 euro mensili per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
    2. per l’anno 2026, in misura pari al 20% entro un tetto massimo pari a 125 euro mensili per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
    3. per l’anno 2027, in misura pari al 20% entro un tetto massimo di 125 euro mensili per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
    4. per l’anno 2028, in misura pari al 20% entro un tetto massimo di 100 euro mensili per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
    5. per l’anno 2029, in misura pari al 15% entro un tetto massimo di 75 euro mensili per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Quando presentare la domanda:

  1.  può essere applicata per i rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, in quanto ciò che rileva è che la tipologia di rapporto interessato dalla decontribuzione Sud PMI sia, alla data del 31 dicembre, a tempo indeterminato
  2. In caso di trasferimento del lavoratore la decontribuzione Sud può essere applicata a partire dalla data in cui lo svolgimento della prestazione avviene in una delle Regioni incentivate. In caso di cessione del medesimo contratto, la decontribuzione Sud PMI trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest’ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro.

Bonus ZES Unica Mezzogiorno del decreto Coesione (decreto interministeriale del 7 gennaio 2025)
La misura si applica:

  1. ai rapporti con sede di lavoro nelle Regioni del Mezzogiorno
  2. per assumere stabilmente lavoratori over 35 anni di età
  3. nelle aziende con un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 10 da computare nel mese della nuova assunzione.
  4. spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
  5. ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
  6. l’assunzione deve riguardare lavoratori di età superiore a 35 anni disoccupati da almeno 2 anni
  7. la sede di lavoro deve essere ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Valore:

  1. Il limite massimo dello sgravio contributivo del 100%
  2. massimo 650 euro mensili
  3. riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi
  4. con esclusione di premi e i contributi INAIL.
  5. L’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus ZES o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito, ferma restano la c.d. portabilità del beneficio.

Quando presentare la domanda:

  1. Assunzioni dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025

Fra le due agevolazioni nella durata dei 5 anni,  quella del Bonus ZES è più vantaggiosa del 10%!