Il Decreto Legge n. 21/2022 del 21 marzo 2022, c.d. “Decreto Ucraina”  all’art. 2 prevede la possibilità (ATTENZIONE: non l’obbligo) :

  • per  i datori di lavoro privati,
  •  solo per l’anno 2022, 

di CONSEGNARE ai propri dipendenti buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente per l’acquisto di carburanti, nel limite di €uro 200,00 per lavoratore. (attenzione NON ad erogare somme corrispondenti ma a dare fisicamente i buoni)

Tale importo non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscalmente ai sensi del comma 3 dell’art. 51 del TUIR  e nemmeno ai fini contributivi.

Di seguito condividiamo alcune indicazioni pratiche necessarie per l’erogazione in busta paga

AGGIORNAMENTO 12 MAGGIO 

Nell’iter di conversione del decreto   il testo dell’articolo  è in corso di modifica:  facendo riferimento a “aziende private ” lasciava  adito  a dubbi in merito alla possibilità di utilizzo da parte di lavoratori autonomi e cooperative  per i propri dipendenti. Un emendamento propone l’inserimento della dicitura “datori di lavoro privati” ampliando la platea. Si attende la conversione definitiva per la conferma della modifica.

1) Bonus carburante: novità del decreto Ucraina

Il decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, c.d. Decreto Ucraina, prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale e previdenziale fino a €uro 200,00 per ogni dipendente.

L’intervento normativo ha l’intento di andare incontro alle difficoltà dei lavoratori dovute all’aumento generale dei prezzi causato dalla crisi russo-ucraina senza aumentare il costo del lavoro per l’azienda.

I buoni benzina possono essere anche più di uno,  purché di importo complessivo fino a €uro 200,00.

Il valore del buono benzina, nel limite di €uro 200,00, non concorre  alla formazione del reddito in base all’art. 51, comma 3 del TUIR che fissa il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti a €uro 258,23 per periodo di imposta.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia dele Entrate si ritiene che la  nuova agevolazione prevista specificamente per i buoni benzina sia aggiuntiva e cumulabile con la liberalità di €uro 258,23 prevista dal citato art. 51, comma 3 del TUIR, con la conseguenza che, nel complesso, l’erogazione di buoni benzina potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di €uro 458,23.      

ATTENZIONE: vale la pena ricordare, però, che se il limite di €uro 258,23 viene superato, l’intero valore concorre alla formazione del reddito.

 

2) Buono 200 euro carburante: indicazioni ai datori di lavoro

Per quanto detto sopra, è opportuno che gli importi :

– €uro 200,00 e

– €uro 258,23

siano monitorati e separati in busta paga utilizzando apposite voci che li qualifichino  rispettivamente come:

  • buoni benzina erogati ai sensi dell’art. 2 del DL 21/2022” oppure 
  • “buoni benzina erogati ai sensi dell’Art. 51, comma 3 del TUIR”    

Si precisa altresì che l’esenzione fino a €uro 258,23 non opera per i dipendenti già beneficiari di altri benefit come nel caso di auto aziendali assegnate a uso promiscuo, in quanto, considerato che il costo del carburante è ricompreso nella determinazione del costo chilometrico elaborato nelle tabelle ACI e considerato che lo stesso è alla base del calcolo del fringe benefit imponibile per il dipendente, il bonus benzina potrebbe essergli precluso.