Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l’Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell’agevolazione   introdotta  dal decreto legge 21 2022  il cd “Bonus Benzina”  che prevede la facoltà per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti  da tassazione.

Il documento chiarisce anche alcuni aspetti  inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .

Viene specificato ad esempio che il buono  resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):

  •   sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi
  •  sia come liberalità del datore di lavoro

 Inoltre  ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione  dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam.

L’agenzia ricorda anche che   tra i soggetti titolati all’erogazione ai propri dipendenti sono compresi

  •  le imprese
  • i lavoratori autonomi
  •  i soggetti che non svolgono un’attività commerciale
  • gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

Riguardo alla spettanza, la circolare specifica  però che  per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:

  •  collaboratori coordinati, 
  • stagisti e 
  • titolari di borsa di studio 

il buono  carburante  esente Irpef non può essere erogato.

 

II bonus benzina può riguardare non solo  carburanti “classici” come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le  ricariche per le auto elettriche  “al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l’Agenzia.

Viene anche chiarito che  i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.

Infine con riguardo al rapporto con i   fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro,   si conferma che si tratta di due benefici  distinti e complementari cioè

  •  si può beneficiare di  entrambi 
  • è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta,   anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.

aggiornamento 9 novembre 2022

Da segnalare che invece nella circolare 35  del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l’innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi  di rimborsi per utenze domestiche  (cd Bonus bollette)   l’Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai  collaboratori coordinati , stagisti e  dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.