Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l’Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell’agevolazione introdotta dal decreto legge 21 2022 il cd “Bonus Benzina” che prevede la facoltà per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti da tassazione.
Il documento chiarisce anche alcuni aspetti inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .
Viene specificato ad esempio che il buono resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):
- sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi
- sia come liberalità del datore di lavoro
Inoltre ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam.
L’agenzia ricorda anche che tra i soggetti titolati all’erogazione ai propri dipendenti sono compresi
- le imprese
- i lavoratori autonomi
- i soggetti che non svolgono un’attività commerciale
- gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Riguardo alla spettanza, la circolare specifica però che per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:
- collaboratori coordinati,
- stagisti e
- titolari di borsa di studio
il buono carburante esente Irpef non può essere erogato.
II bonus benzina può riguardare non solo carburanti “classici” come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le ricariche per le auto elettriche “al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l’Agenzia.
Viene anche chiarito che i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.
Infine con riguardo al rapporto con i fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro, si conferma che si tratta di due benefici distinti e complementari cioè
- si può beneficiare di entrambi
- è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta, anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.
aggiornamento 9 novembre 2022
Da segnalare che invece nella circolare 35 del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l’innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi di rimborsi per utenze domestiche (cd Bonus bollette) l’Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai collaboratori coordinati , stagisti e dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.