Check list per l’utilizzo
In considerazione delle ultime modifiche, ricapitoliamo tutte le caratteristiche dell’agevolazione:
– il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non potranno essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti);
– la concessione dei buoni avverrà su base volontaria. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e sino a che importo. Infatti, il datore di lavoro potrà arrivare a corrispondere anche un valore inferiore rispetto al massimale (200 euro) previsto dal legislatore. Può essere il caso che detta concessione sia preceduta da un accordo sindacale ovvero da un regolamento aziendale unilaterale, che definisca modalità e criteri per l’erogazione dei buoni carburante;
– l’importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non dovranno essere applicate tasse e contributi. Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l’applicazione, per la differenza tra quanto erogato e i 200 euro, di tasse e contributi;
– essendo una erogazione liberale, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori;
– nessun distinguo è stato fatto, dal legislatore, in relazione alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o a termine) ovvero all’orario di lavoro (tempo pieno o part-time). Ragion per cui ritengo che l’erogazione del buono carburante potrà raggiungere i 200 euro anche, ad esempio, per i lavoratori a tempo parziale;
– stessa conclusione del punto precedente per i lavoratori che svolgono l’attività parzialmente o totalmente in smart working. Non essendo stato precisato che l’incentivo dovrà essere offerto ai soli lavoratori che svolgono l’attività all’interno della sede aziendale – così come previsto, ad esempio, per il premio di 100 euro stabilito dall’articolo 63, del decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) – ritengo che ne possano beneficiare anche i lavoratori che svolgono la prestazione da remoto. Stante la volontarietà dell’erogazione, sarà il datore di lavoro che potrà valutare un’eventuale riproporzione dei buoni;
– non è stato previsto, altresì, alcun tetto al reddito da lavoro dipendente del lavoratore. In considerazione di ciò, i buoni potranno essere erogati anche alle figure apicali dell’azienda, a prescindere dalla retribuzione erogata;
– il valore dei buoni carburanti, erogati in base a quanto previsto dall’articolo 2, è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). Proprio al fine di evitare fraintendimenti con questi ultimi, è il caso che i buoni corrisposti in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, del D.L. n. 21/2022, vengano identificati con una voce paga ad hoc nel libro unico del lavoro;
– in virtù delle motivazioni che hanno portato il legislatore a prevedere l’agevolazione ai lavoratori (fronteggiare il fenomeno del caro carburanti), potranno essere erogatiesclusivamente buoni carburante e non altre tipologie di buoni (esempio, buono spesa);
– i buoni erogati non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
– Il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa
– la messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, debba avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza stampigliata sul buono stesso;
– stante il tenore letterale della norma ed il budget di spesa messo a disposizione dal Governo, ritengo che il valore massimo dell’agevolazione (200 euro) debba riguardare anche il singolo lavoratore, il quale, una volta ricevuto il buono carburante da un datore di lavoro, non potrà riceverlo anche da un altro, qualora, nel corso dell’anno 2022, cambi datore di lavoro. In attesa che l’Agenzia delle Entrate chiarisca l’argomento, ritengo che sia il caso che il datore di lavoro, prima di erogare il buono carburante ai neoassunti del 2022, richieda da questi una autodichiarazione che certifichi l’erogazione (o meno) di buoni carburante durante l’anno 2022 da precedenti datori di lavoro;
– ritengo che non sia possibile erogare i buoni carburante anche a lavoratori che, nel frattempo, hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2022. Ma su questo argomento, mi rimetto ai chiarimenti che, mi auguro, l’Agenzia delle Entrate emanerà una volta vigente la legge di conversione.