Le indicazioni operative per i permessi retribuiti per assistenza previsti dalla legge 104 1992,  nei casi di rapporto di lavoro part-time verticale e misto  erano state definite dall’INPS  nel 2018 con il  messaggio 3114, dopo le modifiche apportate dal Jobs Act.

A seguito delle due recenti  sentenze di Cassazione 2017-20188    è stato affermato che la durata  non debba essere decurtata , qualora  la percentuale di tempo parziale verticale o misto superi il 50% del totale  previsto dal CCNL applicato.

L’Inps fornisce quindi nella circolare  45  del 19 marzo le istruzioni per l’applicazione della novità anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro

In particolare, il Ministero  nell’accogliere le motivazioni della giurisprudenza ha ricordato  che i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 possono essere annoverati tra i diritti non comprimibili e non vanno assimilati al trattamento economico-retributivo “Ciò in considerazione del fatto che i medesimi sono volti ad assicurare la continuità nelle cure e nell’assistenza del familiare disabile e la rilevanza degli interessi di rilievo costituzionale tutelati.”

 Istruzioni operative e ambito di applicazione per  il calcolo dei permessi 104/ 1992 nel lavoro part time

L’istituto precisa quindi che:

  1. in caso di part-time di tipo orizzontale  e
  2. per i  rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50% del totale,  rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. Pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati.

Si conferma che la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time
——————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici)
orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

 Invece , per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Frazionabilità in ore dei giorni di permesso  legge n. 104/1992 in caso di rapporto di lavoro part-time

Il  messaggio  chiarisce anche che  il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere effettuato solo nei casi in cui vengano  utilizzati, anche solo parzialmente, in ore.

In particolare:

1 – In caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866//2007:

orario normale di lavoro medio settimanale

—————————————————- x 3 = ore mensili fruibili

numero medio dei giorni lavorativi settimanali

2-  In caso di  rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018, ossia:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time
——————————————————-x 3 (giorni di permesso teorici)
numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno