QUANDO: retribuzione mese di marzo (erogazione E.G.R.). Entro il 31 marzo 2022 (versamento quote contribuzione contrattuale trattenute)
COSA: erogazione E.G.R. e versamento quote
CHI: aziende che applicano il relativo CCNL
COME: erogazione in busta paga (E.G.R.) e bonifico bancario (versamento quote)
PERCHÉ: accordo di rinnovo 21 giugno 2021 e Accordo 18 ottobre 2021
1. L’adempimento in sintesi
In base all’articolo 8 dell’Accordo di rinnovo 21 giugno 2021, ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione di II livello a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base al contratto collettivo nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) da corrispondersi con la retribuzione del mese di marzo 2022. Inoltre, in base all’Accordo 18 ottobre 2021, recante modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale, entro il 31 marzo 2022 le aziende interessate dovranno procedere al versamento delle quote trattenute a titolo di contribuzione contrattuale.
2. Soggetti interessati
Sono le aziende che applicano il CCNL per i lavoratori addetti all’industria delle calzature ed il relativo Accordo di rinnovo stipulato il 21 giugno 2021 tra ASSOCALZATURIFICI e:
– Filctem Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Chimici Tessili Energia Manifatturieri);
– Femca Cisl (Federazione Energia Moda Chimica e Affini);
– Uiltec Uil (Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento).
3. Modalità e termini di adempimento
L’importo dovuto a titolo di elemento di garanzia retributiva deve essere corrisposto:
A) purché le aziende siano prive della contrattazione aziendale o territoriale, anche nel caso in cui le aziende o associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e /o non abbiano trovato soluzioni concordi;
B) purché i dipendenti non percepiscano trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quanto spettante in base al contratto collettivo nazionale (vale il meccanismo di assorbimento fino a concorrenza).
L’importo da corrispondere a titolo di E.G.R. a marzo 2022 è pari a 300 euro lordi ed è uguale per tutti i lavoratori. L’importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il T.F.R., e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale.
L’Accordo dispone espressamente che l’E.G.R. sarà corrisposto “interamente” ai dipendenti in forza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, il che significa che dovrà essere operato un opportuno riproporzionamento per i dipendenti che sono stati in forza per un periodo ridotto rispetto a quello indicato.
Per esempio: un dipendente assunto a tempo pieno il 10 giugno 2021 ed in forza al 31 dicembre, percepirà un E.G.R pari a 300 x 7/12= euro 252,00. il mese di giugno si computa interamente in quanto la frazione di mese è superiore a 15 giorni
Analogo riproporzionamento dovrà essere effettuato per il lavoratori part-time, in base al minor orario contrattuale.
Sempre con riferimento all’esempio di cui sopra, ipotizziamo che il lavoratore sia stato assunto part-time con orario contrattuale pari al 60% di quello normale a tempo pieno. il lavoratore percepirà un E.G.R pari a 300 x 7/12 x 0,60= euro 151,20
E’ interessante notare come l’Accordo disponga l’erogazione agli “aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio”. Per applicare la clausola dell’assorbimento fino a concorrenza, pertanto, occorrerà fare riferimento a tale ultimo periodo temporale. In effetti il riferimento quadriennale, oltre a presentare aspetti problematici sul piano strettamente operativo ed applicativo, sembrerebbe contrastare con le finalità “indennitarie” dell’E.G.R. che viene erogato annualmente nell’anno successivo a fronte della mancata adozione della
contrattazione di secondo livello nell’anno di competenza (ossia l’anno precedente quello di erogazione).
Si faccia l’esempio di un lavoratore a tempo pieno in forza dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 al quale sia stato garantito, a seguito, di accordo individuale un superminimo di euro 50 mensili per 13 mensili. Poiché l’importo erogato nell’anno di competenza a tale titolo è superiore all’importo dell’E.G.R quest’ultimo non dovrà essere erogato.
Avvertenza necessaria riguarda le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente all’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che abbiano fatto ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Queste aziende potranno definire con R.S.U. e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della
corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza. La non erogazione dell’importo nel mese di marzo 2022, ricorrendo le condizioni citate, è pertanto subordinata al raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali.
Il versamento delle quote trattenute a titolo di contribuzione sindacale Entro il 31 marzo 2022, le aziende dovranno procedere al versamento delle trattenute operate con riferimento alla quota di sottoscrizione contrattuale di 40 euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca – Cisl, Filctem – Cgil e Uiltec – Uil. La trattenuta doveva essere effettuata sul saldo della retribuzione del mese di gennaio 2022, con esclusione dei lavoratori che avessero dichiarato per iscritto di voler devolvere la quota di sottoscrizione contrattuale ad una organizzazione sindacale diversa da quelle sopra indicate (non era necessario indicare quale). Il versamento si effettua su apposito conto corrente (i riferimenti sono contenuti nell’Accordo 18 ottobre 2021) e dovrà indicare la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
La natura del contributo di assistenza contrattuale con Interpello 18/2016 il Ministero del Lavoro ha precisato che il c.d. contributo di assistenza contrattuale consiste in un onere economico talora richiesto da organizzazioni sindacali “per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro”. Tale contributo rientra nella parte obbligatoria del
contratto collettivo e non nella parte economica e normativa, pertanto non esiste un obbligo circa il versamento di tale contributo ai fini di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. Tale ultima norma, in particolare, subordina la fruizione dei benefici normativi al rispetto, tra gli altri, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto “la fruizione
dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge non può essere negata all’impresa non iscritta all’associazione firmataria del CCNL che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento al contributo di assistenza contrattuale .