Come noto la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. milleproroghe) ha previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 marzo 2021.
Si tratta in particolare dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione , e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo scaduti entro il 31 dicembre 2020.
L’inps chiarisce nel messaggio n. 1008 del 9.3.2021 che rientrano nel differimento al 31 marzo 2021:
1 – tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali del Fondo di integrazione salariale (FIS), di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria le domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
L’istituto richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole e al fatto che in alcuni casi puo essere stata esaurita la disponibilità finanziaria in relazione alle singole causali.
2 – le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti che vengono effettuate tramite i modelli “SR41” e “SR43” semplificati . Dato che il termine ordinario è entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC di autorizzazione, si conferma che possono essere prorogate le trasmissioni riferite a eventi di terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
Modalità operative per nuove domande
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 1, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. Le causali in uso sono confermate e vengono riepilogate di seguito:
Periodo dal – al | Provvedimento di legge | Causale | Requisito anzianità lavoratori |
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020
(9+ 5+4 settimane) |
Art. 19 del DL n. 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020 | “COVID-19 nazionale” | In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020
(max 9 settimane) |
Art.1, comma 1 del DL n. 104/2020 | “COVID-19 nazionale” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020
(max. 9 settimane) |
Art.1, comma 2 del DL n. 104/2020 | “COVID 19 con fatturato” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020
(9+ 5+4 settimane) |
Art. 20 del DL 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020 | “CIGO Covid 19 nazionale – sospensione CIGS” | In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020
(max 9 settimane) |
Art.1, comma 1, del DL n. 104/2020 | “CIGO Covid 19 nazionale – sospensione CIGS” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020
(max. 9 settimane) |
Art.1, comma 2, del DL n. 104/2020 | “CIGO Covid 19 nazionale – sospensione CIGS con fatturato” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021
(max 6 settimane) |
Art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n.149/2020 e n. 157/2020 | “Covid 19 DL n. 137/20” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021
(max 6 settimane) |
Art. 12, art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n. 149/2020 e n. 157/2020 | “Covid 19 DL n. 137/20” – sospensione CIGS” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Dal 23/02/2020 al 31/10/2020
(max 90 gg) |
Art. 19, comma 3 bis, del DL n. 18/20, come modificato dal DL n. 34/2020 | “CISOA DL Rilancio” | In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020 |
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020
(max 50 gg) |
Art. 1, comma 8, del DL n. 104/20 | “CISOA DL Rilancio” | In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020 |
Modalità operative per domande già inviate e respinte per intervenuta decadenza
Per le domande già inviate e respinte per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
Modelli “SR41” e “SR43” semplificati
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento , non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
Invece per i modelli già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.