La disciplina della Cassa integrazione con causale COVID- 19 viene ulteriormente modificata dal decreto Ristori bis (DL n. 149 del 9.11.2020). Due le principali novità:

  1. vengono ricompresi i lavoratori in forza all’azienda alla data del 9 novembre ( entrata in vigore del decreto)
  2. viene prorogato al 15 novembre 2020  il termine  decadenziale di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali e per la trasmissione dei dati  per il pagamento o per il saldo. Interessate tutte le scadenze collocate tra il 1° e il 30 settembre 2020.

L’INPS ha pubblicato venerdì un messaggio,  n. 4484/2020,  in cui annuncia  a breve la circolare di istruzioni  operative  per la richiesta e e le procedure di gestione dei trattamenti di integrazione . Il messaggio anticipa che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno  essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

Rivediamo di seguito  la situazione attuale in materia di CIG, CIG in deroga e Assegno Ordinario  dopo gli ultimi decreti legge.

Cassa integrazione Decreto Ristori

Il decreto Ristori (n. 137 del 28.10.2020  ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di lavoro con causale COVID-19  con cui si prolungano i periodi già accordati sin da marzo 2020 con il decreto Curra Italia e Rilancio per le sospensioni o riduzioni di attività legate all’emergenza epidemiologica. Si ricorda che gli ammortizzatori previsti sono Cassa integrazione ordinari, Assegno Ordinario a carico dei Fondi bilaterali e Cassa integrazione i deroga .

Le nuove 6 settimane ( periodo massimo )  devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 . Come già successe con il Decreto agosto se  per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi  residui sulla base della normativa precedente ma collocati dopo il  15 novembre 2020, l’imputazione avverrà sul nuovo periodo di  6 settimane, con conseguente riduzione  del periodo totale usufruibile.

Cassa integrazione decreto  Ristori bis

Il decreto-legge Ristori bis ha  allargato la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale a tutti i dipendenti in forza alla  data appunto del 9  novembre  Previsto infatti il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori bis, ossia il 9 novembre 2020  In precedenza il Decreto Agosto interessava gli assunti fino al  13 luglio 2020.

Come anticipato sopra,  l’altra modifica alla normativa precedente riguarda la  proroga dei termini  che era contenuta nel comma 7 art. 12  del decreto Ristori . Viene ora prevista la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19  (decreto-legge  18 del 17 marzo 2020, n. 18, ) e  per la  trasmissione dei dati utili al pagamento , termini collocati tra il 1° e il 30 settembre 2020.