Sono circa sessanta i nuovi codici Ateco che si aggiungono a quelli già ammessi alla fruizione degli strumenti ordinari di integrazione salariale per il primo trimestre 2022. Si va dalla filiera Ho.re.ca (commercio all’ingrosso legato all’industria alberghiera) ai servizi di riparazione rapida. Questi datori di lavoro non saranno tenuti al versamento del contributo aggiuntivo in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale. Risparmio del 4%, invece, per le microimprese del terziario a cui, invece, si applica la tutela garantita dal Fondo di integrazione salariale. E’ quanto previsto dal decreto Sostegni-ter, che ha ricevuto il via libera dal Senato.
Ancora novità per la cassa integrazione ordinaria e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS nei primi tre mesi di quest’anno. Con l’emendamento 7.01, approvato al Senato, viene modificato l’art. 7 del decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), in fase di conversione in legge, in materia di trattamenti di integrazione salariale.
La novità apportata al testo del decreto prevede l’estensione della CIG scontata a diversi settori industriali: alimentare, tessile, legno, metalli.
Aumenta, dunque, il numero di datori di lavoro che possono chiedere gli ammortizzatori sociali scontati della contribuzione addizionale fino al 31 marzo 2022: si tratta non solo delle aziende dei settori già autorizzati (tessile, moda, calzature), ma anche di altri settori industriali, nonché delle aziende del terziario e dei servizi che utilizzano il Fondo di Integrazione Salariale.
Datori di lavoro beneficiari
Sono ben 60 i nuovi codici Ateco autorizzati, appartenenti ai seguenti settori produttivi:
– attività ricreative
– trasporto aereo
– produzione di prodotti alimentari
– tessili e abbigliamento
– lavorazione del legno, carta e cartone
– fabbricazione di prodotti in metallo
– riparazione di macchine agricole e autoveicoli
– attività di design industriale
– riparazione di orologi, gioielli, strumenti musicali e oggetti vari
– commercio all’ingrosso di alimenti
– turismo
– trasporto terrestre di passeggeri
0.52.00
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Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
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10.71.10
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Produzione di prodotti di panetteria freschi
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10.71.20
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Produzione di pasticceria fresca
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10.72.00
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Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
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10.73.00
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Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
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10.82.00
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Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
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10.85.0
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Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
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11.01.00
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Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
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13.2
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Tessitura
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13.92.10
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Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
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13.92.20
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Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
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13.99
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Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
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14.13.1
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Confezioni in serie di abbigliamento esterno
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14.13.2
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Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
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14.14.0
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Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
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14.19.10
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Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
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14.3
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Fabbricazione di articoli in maglieria
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15.1
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Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce
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15.20
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Fabbricazione di calzature
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16.21
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Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
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16.22
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Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
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16.23
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Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
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16.29.19
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Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
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16.29.2
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Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
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16.29.3
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Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
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16.29.4
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Laboratori di corniciai
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17.1
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Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
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17.2
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Fabbricazione di articoli di carta e cartone
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18.13.0
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Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
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18.14.0
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Legatoria e servizi connessi
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23
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Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerai non metalliferi
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25
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Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
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28.22.09
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Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
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30.99.0
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Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
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31.03
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Fabbricazione di materassi
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31.09.1
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Fabbricazione di mobili per arredo domestico
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31.09.2
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Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
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31.09.5
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Finitura di mobili
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32
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Altre industrie manifatturiere
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Misura della contribuzione addizionale
La contribuzione addizionale prevista dalla normativa vigente è pari al:
– 9,12 o 15% aggiuntivo, sulla base del numero di settimane di utilizzo, per la CIGO
– al 4% per le micro imprese che utilizzano il FIS.
L’ art. 7 del decreto concede alle imprese del settore turistico, come hotel e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense e catering, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi, musei, trasporto pubblico, radio taxi, la possibilità di risparmiare il versamento del contributo addizionale per l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale a titolo di CIG o da parte del FIS.
Contribuzione addizionale ridotta
La legge di Bilancio 2022 ha in ogni caso previsto la riduzione dell’ammontare dovuto a titolo di contributo addizionale da parte dei datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale.
In particolare, l’art. 1, comma 195, della legge n. 234/2021, inserendo all’art. 5 del D.Lgs n. 148/2015, dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento”, la misura del contributo addizionale sia determinata secondo le aliquote che seguono:
– 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
In caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15%, stabilita dall’art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015.
N.B. Rimane confermato altresì quanto disposto all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede l’esclusionedel contributo addizionale per le imprese che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Per quanto riguarda il FIS, la legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota del contributo addizionale del 4% si riduce in misura pari al 40% – attestandosi quindi al 2,4% – per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a decorrere dal termine del periodo di fruizione del trattamento.